La Legge n. 13 del 1989 concede infatti contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati dove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

La domanda deve essere presentata al  Comune nel quale si trova l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà ), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità .

Alla domanda occorre allegare la descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista, un certificato medico in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, e deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la patologie e le difficoltà motorie, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente, un’autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmato, l’esistenza di barriere.

Qualora il richiedente sia disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL.

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale) o su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un’abitazione);

Il contributo può essere erogato per una singola opera o per un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione.
Dopo la presentazione della domanda l’amministrazione comunale deve effettuare un  accertamento riguardante l’ammissibilità della domanda, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
L’interessato deve avere effettiva, stabile e abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire.
Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo.

L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al Comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.