Aliquota agevolata del 10% per liberare le riserve sospese

L’art. 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES), ha previsto, in capo alle imprese in contabilità ordinaria, qualunque sia la loro veste giuridica, la possibilità straordinaria di affrancare in tutto o in parte i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta ai fini delle imposte sui redditi o dell’IRAP, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Ciò è possibile mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10% da calcolare sull’ammontare di tali riserve rappresentate in bilancio, appunto al termine dell’esercizio in corso a fine dicembre 2024. Questa operazione impedisce che nel caso di utilizzo di tali riserve – ad eccezione del caso di utilizzo a copertura delle perdite, da parte di una società di capitali che ha un trattamento suo particolare – si generi anche un componente positivo di reddito d’impresa da dichiarare nel quadro RF da parte dell’impresa individuale, della società di persone, di capitali, ecc. soggetta alle imposte sui redditi ordinarie, avente nel proprio bilancio tali tipologie di riserve in sospensione d’imposta.

Nulla invece cambia in capo ai soci delle società di capitali a cui verranno distribuiti gli utili e le riserve di utili, comprensive anche di quelle affrancate e non, che, nel caso fossero persone fisiche private, dovranno continuare a pagare l’imposta sostitutiva del 26% su quanto percepito dalla società. L’imposta sostitutiva in questa occasione va liquidata nella dichiarazione dei redditi di quest’anno riportando l’ammontare delle citate riserve da affrancare, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta sul citato ammontare, l’ammontare della prima delle quattro rate annuali in cui deve essere obbligatoriamente suddiviso l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di quest’anno (30 giugno 2025) e delle tre annualità successive, utilizzando un apposito codice tributo da indicare nel modello F24 assieme all’ammontare dovuto. La norma aveva inoltre previsto la possibilità di emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, ma fino ad ora nessun decreto ha visto la luce.