Il 31 dicembre sono scaduti diversi provvedimenti relativi alle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 e in questi giorni sono in fase di approvazione-pubblicazione alcune nuove misure che tengono conto della attuale evoluzione epidemiologica.
Misure cessate al 31 dicembre 2022:
- Linee guida e protocolli per specifici settori:
- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali delle Regioni (esempio: estetica acconciature, commercio, corsi di formazione, ecc.);
- Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
- Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
- Protocollo condiviso Governo e Parti sociali negli ambienti di lavoro: Come noto, il Protocollo condiviso, del 30 giugno 2022, doveva essere rivisto entro il 30 ottobre ma non risulta, almeno nel breve periodo, che il Governo abbia intenzione di convocare le Parti sociali per rinnovare i Protocolli e quindi mantenere in vita le precauzioni previste negli stessi. Pertanto, pur essendo tuttora in vigore l’art. 29 bis del DL 23/2020 che esime i Datori di lavoro che applicano i protocolli dalla responsabilità per infortuni/contagi nei luoghi di lavoro, in considerazione dell’attuale quadro normativo e pattizio, riteniamo che, al momento, non sia più necessario mantenerli attivi nelle attività in cui il Covid19 rappresenta un rischio generico. I datori di lavoro, su base volontaria, possono continuare ad applicare e/o raccomandare l’adozione di alcune misure anti contagio, quali ad esempio l’uso mascherine nelle situazioni di contiguità e di affollamento, aerazione dei locali, misure di igiene, pulizia e disinfezione delle superfici/attrezzature. Per le attività in cui il Covid-19 è invece rischio specifico (quali ad es. servizi sanitari, laboratori, ecc.), figurando ormai il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici del Gruppo 3, deve essere gestito come tale nella valutazione dei rischi e devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e protezione indicate negli articoli del titolo X del D. Lgs. 81/2008.
- Certificazioni verdi: cessano anche per le situazioni in cui erano ancora obbligatorie (ospedali, strutture sanitarie e sociosanitarie).
Le disposizioni obbligatorie dal 1° gennaio 2023:
Con due diversi provvedimenti, il Ministero della Salute ha aggiornato le proprie disposizioni in merito alla gestione dell’epidemia da covid-19, riguardanti in particolare la gestione dei casi e contatti stretti e l’utilizzo delle mascherine.
- Nuove modalità di isolamento per le persone positive ai test (vedi circolare modalità di gestione casi covid):
- casi sempre asintomatici e casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni: termine isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico/molecolare. Per i casi sempre asintomatici, effettuando un test presso una struttura sanitaria/farmacia l’isolamento può essere interrotto anche prima dei 5 giorni;
- soggetti immunodepressi: termine isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, sempre a seguito di test negativo;
- operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento termina immediatamente in seguito a test negativo;
- cittadini provenienti dalla Cina: se sono rientrati in Italia nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi al test.
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test positivo.
- Nuove modalità per auto-sorveglianza dei contatti stretti di caso Covid-19: I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive, applicano il regime di auto-sorveglianza, durante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto. In caso di insorgenza di sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test. Gli operatori sanitari devono eseguire un test giornaliero fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.
- Uso dispositivi delle vie respiratorie nelle RSA, ospedali e strutture simili: Con l’ordinanza Ministero della Salute 29/12/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31/12/2022 è prorogato fino al 30 aprile 2023 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
Le misure sopra indicate potranno essere variate da nuove disposizioni legislative in caso di recrudescenza dei casi di contagio da virus Sars-CoV-2.