Per quanto riguarda l’aggiornamento del “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19”, che ormai tutte le imprese conoscono per averlo implementato in quest’ultimo anno, il testo, invariato nelle linee generali, subisce un aggiornamento tecnico per adeguare le misure aziendali alle nuove norme ed alle nuove fasi della pandemia.

I protocolli condivisi con le parti sociali si sono rivelati senza alcun dubbio molto efficaci nel contrasto al Covid 19 nei luoghi di lavoro, tutelando lavoratori ed imprenditori, grazie all’impegno che le imprese hanno profuso nell’implementazione dei Protocolli Aziendali.

Per questo motivo sono stati apportati solo alcuni aggiornamenti dovuti ai più recenti provvedimenti adottati dal Governo ed alle Circolari del Ministero della Sanità.

Gli aggiornamenti riguardano in particolare:

  • la correzione della definizione di lavoro agile che diventa “lavoro agile o da remoto” (Legge 77 del 17 luglio 2020);
  • il chiarimento che in tutti i casi di ambienti di lavoro condivisi, al chiuso e all’aperto, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fatta salva l’adozione di dispositivi di protezione individuale di livello superiore; l’uso della mascherina chirurgica non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
  • Trasferte: scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si prevede che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
  • è stato meglio definito il ruolo del medico competente, prevedendone l’intervento nelle situazioni di informazioni mediche dei lavoratori protette dalla Legge sulla privacy;
  • è stata aggiornata la modalità di riammissione al lavoro dopo malattia COVID-19, chiarendo che il lavoratore rientra in azienda sempre e solo dopo essere risultato negativo al tampone.

 

Si ricorda che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese che stanno attuando le misure del Protocollo del 24 aprile 2020 in maniera corretta, possono ritenersi sostanzialmente conformi anche a quanto previsto dal nuovo protocollo

Segnaliamo che è comunque opportuno confrontarsi con il proprio consulente per valutare la necessità di aggiornare le misure e le procedure di sicurezza adottate nella fase iniziale dell’emergenza.

 

I consulenti del Servizio Ambiente e Sicurezza sono disponibili per ulteriori informazioni.