Tutti gli adempimenti sul tema

 

MUD- Dichiarazione Annuale rifiuti
Il 28 febbraio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025, recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, a seguito del quale è stato definito il giorno 28 giugno 2025 quale termine ultimo per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno 2024.
Ricordiamo che le imprese che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti devono presentare, per via Telematica, la comunicazione annuale, relativa ai rifiuti gestiti nell’anno precedente (registri 2024).
Sono soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione:
– imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi;
– imprese ed Enti con più di dieci dipendenti che sono produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali;
– gli enti e le imprese che effettuano attività di recupero e smaltimento rifiuti;
– i trasportatori che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Gli uffici di SEDAR CNA SERVIZI hanno avviato le attività di contatto delle imprese per l’elaborazione delle Dichiarazioni MUD e sono a disposizione per tutte le informazioni in materia.

 

PRODUTTORI E IMPORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: comunicazione dati
I produttori/importatori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, iscritti al Registro nazionale AEE, devono presentare la comunicazione annuale telematica, relativa alle quantità e tipologie di apparecchiature immesse sul mercato nel 2024, entro il giorno 28 giugno 2025.
Chi deve presentare la Comunicazione Produttori di AEE:
1) chi fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) chi rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) chi immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato dell’Unione europea;
4) chi, residente in altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo, vende sul mercato nazionale AEE con tecniche di comunicazione a distanza.
Questa comunicazione telematica si presenta digitalmente attraverso un portale dedicato (www.registroaee.it).

 

ALBO GESTORI RIFIUTI – PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE ENTRO 30 APRILE 2024
Le imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione ed il trasporto dei rifiuti sono tenute, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione entro il 30 aprile.
L’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.
Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è prevista la cancellazione dall’Albo.
Il pagamento è possibile solo per via telematica, accedendo al Sito dell’Albo Gestori.

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATAPAGAMENTO DIRITTO ANNUALE ENTRO 30 APRILE 2024
Si ricorda che il 30 aprile scade anche il termine per versare il diritto di iscrizione annuale per le imprese che effettuano attività di recupero, ammesse alle procedure semplificate di cui all’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006.

 

RENTRI
È iniziata lo scorso 13 febbraio la prima fase di operatività del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale dei Rifiuti con la progressiva digitalizzazione degli adempimenti in materia di rifiuti.
Dalla data di iscrizione al RENTRI (entro il 13 febbraio scorso per Impianti di recupero e smaltimento, trasportatori professionali ed imprese con più di 50 dipendenti, entro il 14 agosto per le imprese da 11 e fino a 50 dipendenti ed entro il 13 febbraio 2026 per le altre imprese) il Registro di carico e scarico rifiuti sarà esclusivamente digitale e con cadenza periodica i relativi dati dovranno essere trasmessi al RENTRI.
È importante ricordare che il produttore dei rifiuti è responsabile della corretta gestione degli stessi.
Deve individuarli e classificarli correttamente, deve quindi conferirli attraverso soggetti autorizzati.
Prima del trasporto verso il destinatario, deve compilare il nuovo formulario di identificazione dei rifiuti o verificare che i dati indicati nel formulario predisposto dal trasportatore siano corretti e conformi alle annotazioni nel proprio registro di carico e scarico rifiuti.
Le annotazioni sul registro di carico e scarico rifiuti devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dal conferimento del rifiuto (produttori), entro 10 giorni lavorativi dalla data del trasporto effettuato (trasportatori), entro 2 giorni lavorativi per gli impianti di recupero e smaltimento.
Si ricorda altresì che almeno una volta all’anno i rifiuti devono essere conferiti per lo smaltimento. Infatti, i rifiuti prodotti non possono rimanere Deposito temporaneo presso le imprese oltre un anno.