Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 22 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 23 aprile 2021, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma della progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Disposizioni generali: il decreto legge proroga al 31 luglio le misure introdotte dal decreto legge del 2 marzo 2021. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni dell’articolo 1 comma 2 del decreto legge del 1° aprile 2021, pertanto sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona gialla e bianca.

Ecco una sintesi delle principali misure in vigore a partire da lunedì 26 aprile 2021:
Tornano le zone gialle: le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto. ATTENZIONE: non tutta l’Italia sarà gialla da lunedì. L’Ordinanza del Ministero della Salute di venerdì 23 aprile stabilisce che nessuna regione sia in zona bianca, in zona gialla si collocano Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Provincie autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Veneto, in zona arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, in zona rossa solo la Sardegna.
Spostamenti: dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla. Per spostarsi tra Regioni poste in zona arancione o rossa sarà necessario avere la “certificazione verde” comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Scuola e università: dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.
Bar e ristoranti: dal 26 aprile 2021, in zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 alle 18.
Cultura e tempo libero: dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club. I posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Riaprono al pubblico anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura con modalità di fruizione contingentata o tali da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il sabato e nei giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Sport: dal 26 aprile 2021, in zona gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. Dal 1° giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico. La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso. Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori.
Fiere, convegni e congressi: dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, dal 1° luglio dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
Centri termali e parchi divertimento: dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.
Scarica qui le slide riassuntive del decreto legge, a cura del Governo >>

Le principali misure introdotte dal DPCM del 2 marzo 2021 (come modificate dal decreto legge “Riaperture”):

Misure di contenimento del contagio in vigore su tutto il territorio nazionale
• È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito l’isolamento continuativo rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini con età inferiore a sei anni e i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che, per interagire con essi, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo dei dispositivi di protezione si aggiunge alle altre misure di protezione (distanziamento e igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
• È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
• I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico curante.
• Tutte le attività produttive, industriali e commerciali devono rispettare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
• Le Pubbliche Amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca
• Il decreto legge “riaperture” consente, con specifici criteri (indicati sopra) gli spettacoli all’aperto (a partire dal 26 aprile), la partecipazione a eventi sportivi (a partire dal 1° giugno), le fiere (a partire dal 15 giugno) i congressi e i convegni (a partire dal 1° luglio).
• Restano sospesi gli eventi che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (scarica qui l’autocertificazione per gli spostamenti tra le 22 e le 5).
• Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
• Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.
Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali regolarmente aperti e alle abitazioni private.
• Resta l’obbligo, per gli esercenti, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale (scaricalo qui).
• L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
• È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
• L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti e le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
• A partire dal 15 giugno 2021 sono consentite le fiere, dal 1° luglio i convegni e i congressi in presenza.
• A partire dal 26 aprile 2021 i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano accessi contingentati e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale. Il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
• A partire dal 26 aprile sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di sicurezza sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1000 per spettacoli all’aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
• Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
• Dal 26 aprile è consentito svolgere qualsiasi attività sportiva (anche di squadra e di contatto) o motoria all’aperto. è comunque interdetto l’uso di spogliatoi.
• A decorrere dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto, e dal 1° giugno quelle delle palestre. Dal 1° luglio sono consentite le attività di centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.
• Sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti a attività differenti.
• Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola primaria e delle scuole medie. Per le scuole superiori è garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.
• Dal 26 aprile al 31 luglio 2021 le attività didattiche delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che non si sosti all’interno dei locali più tempo del necessario. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi e edicole.
• Dal 26 aprile le attività di ristorazione sono consentite esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Dal 1° giugno dalle 5.00 alle 18.00 è consentita l’attività anche al chiuso con consumo al tavolo. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (conviventi). Resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Resta sempre consentita la consegna a domicilio. Restano sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, negli ospedali e negli aeroporti, nelle aree di rifornimento carburante lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), nei porti e negli interporti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
• Le attività delle strutture ricettive sono esercitate secondo i protocolli e le linee guida adottati dalle Regioni che riguardano le modalità di accesso, ricevimento e assistenza degli ospiti, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, le misure igienico-sanitarie per camere e ambienti comuni, l’accesso di fornitori esterni, lo svolgimento di attività ludico-sportive, di eventuali servizi navetta e le modalità di informazione agli ospiti circa le misure di sicurezza.
• Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica.
• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
• In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
• A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale – ad esclusione del trasporto scolastico dedicato – è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione
• È vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o di necessità. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
• Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (a condizione che siano rispettati i protocolli dedicati). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché quella con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
• Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situale lungo le autostrade e gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali e negli aeroporti, neri porti e negli interporti.
• Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola primaria e delle scuole medie. Per le scuole superiori è garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.

Misure del contenimento del contagio che si applicano in zona rossa
• È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, nei limiti in cui sia consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.
• Tutte le attività sportive sono sospese, come anche gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
• È consentito svolgere individualmente attività motoria ma solo in prossimità della propria abitazione.
• Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola primaria e delle scuole medie. Per le scuole superiori è garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino al 75% della popolazione studentesca.
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari  e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei (E45, E55), negli ospedali, negli aeroporti, porti e interporti.
• Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al DPCM del 2 marzo 2021.

Testo integrale del Decreto-Legge del 22 aprile 2021 >>

Testo integrale del DPCM del 2 marzo 2021 >>

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