La Corte Costituzionale ha sancito l’integrazione al minimo anche per l’assegno calcolato con il metodo contributivo
Si tratta di una vera e propria svolta nel sistema pensionistico italiano: dal 4 luglio 2025, ma non retroattivamente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 3 luglio 2025, i percettori di assegno d’invalidità ordinario calcolato tramite il sistema contributivo, hanno diritto di percepire l’integrazione al minimo, a differenza di ciò che era stato previsto dalla legge 335 del 1995 (più nota come Riforma Dini).
Fino ad allora, infatti, l’articolo 1, comma 16 della sopra citata normativa previdenziale sanciva che alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo (ossia per coloro che non hanno contributi da lavoro versati prima del 1° gennaio 1996) non si potessero applicare le disposizioni sull’integrazione al minimo.
Per integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici si intende il calcolo che mira ad elevare la misura della pensione fino al raggiungimento della soglia minima prevista dalla legge: nel 2025 una pensione integrata al minimo vale 616,67 euro. Va aggiunto che, in ogni caso, per poter aver diritto all’integrazione al minimo, occorrono determinate condizioni reddituali.
Dapprima la Corte di Cassazione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo l’esclusione al diritto all’integrazione al minimo in netto contrasto con alcuni articoli della Costituzione quali l’articolo 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza), e l’articolo 38 (che sancisce il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita).
Di concerto la Corte Costituzionale ha accolto le questioni
rilevate dalla Cassazione osservando che sia irragionevole distinguere tra sistemi di calcolo (retributivo, misto, contributivo) per l’applicazione di un beneficio fondamentale come l’integrazione al minimo, considerando che la funzione di garanzia di “mezzi adeguati alle esigenze di vita” debba essere realizzata nel caso dell’assegno ordinario di invalidità.
Questa sentenza ha effetti esclusivamente su questo tipo di prestazione e non sulle altre pensioni, in quanto, pur riconoscendo la funzione previdenziale dell’assegno ordinario di invalidità (che oltre alla condizione sanitaria dell’assicurato si fonda anche sui contributi previdenziali versati) la Corte Costituzionale ne sottolinea anche una funzione “solo parzialmente previdenziale”, ossia legata allo stato di salute del percettore che vede ridotta la propria capacità lavorativa.
Per questa ragione la sentenza ad oggi è dedicata esclusivamente a questa provvidenza INPS, senza comprendere anche le altre “pensioni contributive” nel diritto all’integrazione al minimo. In ogni caso si tratta di un cambiamento sostanziale, destinato a incidere sulle condizioni reddituali e di vita di molte persone con disabilità.


