Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione Ateco 2025. La nuova classificazione permettere di descrivere in maniera più precisa e puntuale le attività svolte da imprese e professionisti, in considerazione dell’evoluzione del sistema produttivo. Altra finalità dell’aggiornamento è anche l’allineamento con la nuova versione della classificazione europea NACE, adottata dall’Unione Europea per garantire uniformità tra i vari paesi.
Operativamente l’applicazione dei nuovi codici è avvenuta dal 1° aprile 2025. Da tale data le imprese e i professionisti dovranno utilizzare i codici Ateco 2025 per fini amministrativi, fiscali e statistici.
Nel comunicato congiunto (Unioncamere, Agenzia Entrate e Istat) è stato chiarito che “per le finalità amministrative, le Camere di commercio hanno sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio. Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.”
La data del 1° aprile rappresenta il momento iniziale in cui Istat, sistema camerale e sistema fiscale inizieranno ad aggiornare i loro sistemi informativi, ad adeguare la modulistica amministrativa e fiscale e a modificare le varie procedure per consentire la transizione definitiva alla nuova classificazione.
Il sistema camerale adotterà la “tabella di corrispondenza tra le classificazioni Ateco 2025 e Ateco 2022” per riclassificare tutte le posizioni del Registro Imprese dal 1° aprile. Se nella tabella di corrispondenza il codice Ateco 2022 è riconducibile a più codici Ateco 2025, l’impresa potrà sostituire quello assegnato automaticamente con uno degli altri previsti.
Il sistema fiscale, invece, non effettuerà alcuna riclassificazione d’ufficio ma i singoli contribuenti, nell’adempimento delle proprie scadenze fiscali, potranno indicare l’attività economica svolta utilizzando i codici Ateco 2025 tramite la modulistica fiscale.
Come previsto con la Risoluzione Agenzia Entrate n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati.
Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta la comunicazione va effettuata utilizzando:
– Comunica, se il soggetto è iscritto nel Registro Imprese;
– lo specifico modello (AA7/10, AA9/12, AA5/6, ANR/3), per i soggetti non iscritti nel Registro Imprese.
Diverse sono le ricadute della nuova classificazione Ateco in ambito fiscale: in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale 2025, a partire dal 1° aprile 2025, è possibile indicare il “nuovo” codice Ateco 2025 avendo cura, però, di indicare il codice “1” nella casella «Situazioni particolari» del frontespizio del modello.
Per la presentazione dei modelli TR, ai fini della richiesta di compensazione o rimborso del credito IVA trimestrale, è necessaria e obbligatoria, invece, l’indicazione dei nuovi codici Ateco 2025.
La classificazione Ateco è rilevante anche per individuare l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge in ambito edile, ex articolo 17 c. 6 lett. a) e a-ter) Dpr 633/1972.
Per le prestazioni di servizio rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, l’inversione contabile, presuppone che il subappaltatore eserciti un’attività edile compresa nella sezione F della Tabella Ateco 2007.
Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, si deve fare riferimento ai codici attività indicati dalla circolare AE 14/2015, anche se i prestatori non svolgono un’attività ricompresa nella predetta sezione F. Essendo pertanto necessario, ai fini dell’applicazione del reverse charge, fare una valutazione oggettiva dell’attività effettivamente svolta, il quadro definitorio delle tipologia di attività non muta. È comunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia.
Inoltre, dal codice ATECO dipende anche il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo della riforma fiscale è stato rilevato che la nuova classificazione ATECO 2025 ha individuato le attività economiche secondo dei codici e delle descrizioni non più compatibili con quella attualmente in uso.
Per questa ragione un articolo dispone espressamente che, nelle more dell’approvazione di una nuova tabella, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della L. 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla L. 145/2018.
In ogni caso, anche se la nuova tabella dei coefficienti di redditività venisse approvata quest’anno, non vi sarebbe alcun effetto ai fini della determinazione dei redditi dell’annualità 2024. Nella prossima tornata dichiarativa, infatti, il reddito continuerà ad essere determinato tenendo conto della precedente classificazione ATECO e dei relativi coefficienti di redditività, anche se il proprio codice risulti variato.