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Auto ad uso promiscuo: nuove regole fiscali e contributive dal 1° gennaio 2025

Agosto 5, 2025 | Tempo di lettura: 3 minuti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i tre regimi di valorizzazione applicabili e le novità per le spese di trasferta dopo la scadenza del 30 giugno

A seguito della scadenza del 30 giugno scorso e l’emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 3 luglio 2025, si è circostanziato il contesto regolatorio in materia di regimi fiscali (e contributivi) da applicare alle auto ad uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Vi sono tre diverse soluzioni: la prima consiste nella valorizzazione convenzionale a seconda delle emissioni di CO2 del veicolo nell’ambiente con percentuali che variano dal 25% al 60%.
Questa modalità si può applicare ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti e/o amministratori nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31dicembre 2024, ai veicoli già assegnati agli stessi nel 2024 e prorogati con le medesime condizioni e ai veicoli ordinati entro il 31dicembre 2024 ed assegnati ai dipendenti e/o amministratori entro e non oltre il 30 giugno 2025 in applicazione della clausola di salvaguardia introdotta dalla L.60 /2025. In particolare, se questo tipo di auto è dotato di un motore Full Electric o ibrido può opzionare per la sua valorizzazione l’applicazione del secondo modo (di seguito) in quanto più conveniente.

La seconda soluzione consiste nella valorizzazione convenzionale basata sulla tipologia del motore (termico, ibrido e full Electric) con percentuali, rispettivamente, del 50%, 20% e 10%. Questa modalità si può applicare ai veicoli aziendali con immatricolazione, contratto (acquisto o locazione) e assegnazione intervenuti congiuntamente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La terza soluzione è la valorizzazione effettuata con l’applicazione del principio generale contenuto nell’art. 9 del TUIR cioè il cosiddetto “valore normale” (di mercato o canone di leasing) incrementato del costo del carburante al netto dei costi sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse dell’azienda (Chilometri percorsi) individuati da documentazione accertabile (distinta da/a luogo). Questa modalità si applica a tutte le altre casistiche fino ad ora non elencate, compresa la riassegnazione dell’auto in uso ad altro dipendente o amministratore “X” al 30 giugno 2025 e che dal 1° luglio 2025 sia assegnata ad altro dipendente e/o amministratore “Y”. Appare evidente che l’ultimo metodo comporta, oltre che un aggravio economico, anche un aggravio burocratico agli uffici della gestione personale aziendali che debbono conservare il resoconto chilometrico degli assegnatari al fine di determinare mese per mese l’importo che decurta Il valore normale della vettura. È utile qui ricordare che, indipendentemente dal metodo applicato, l’auto assegnata ad uso promiscuo alimenta il contatore dei fringe benefit ai fini della determinazione della soglia di imponibilità contributiva e fiscale.

A corollario del tema, il D.L. 84/2025 ha disposto specifiche istruzioni per la gestione delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte aziendali circoscrivendo la non concorrenza alla determinazione del reddito da lavoro dipendente solo se tali spese sono sostenute nel territorio italiano e con strumenti di pagamento tracciabili. Conseguentemente a questa specifica, le medesime sostenute all’estero non concorreranno mai alla determinazione del reddito di lavoro sia che effettuate in contanti sia che effettuati con metodi tracciati. Con la dicitura “spese” il decreto-legge in questione si riferisce alle somme sostenute per viaggi e trasporto tramite taxi o servizi di nolo con conducente.

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