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Autorizzazioni per altre categorie di attività e comunicazioni al Prefetto

La normativa prevede che la sospensione non operi per alcune categorie di attività elencate nell’allegato 1 del decreto (come da allegati sopra riportati), oltre che per i servizi essenziali e di pubblica utilità, per le attività di produzione e commercializzazione di dispositivi medico-sanitari e per le attività funzionali all’emergenza.
Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).
Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.
Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) del DPCM, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Alle lettere d), g) e h) del comma 1 della Art. 1, sono previste autorizzazioni e relative forme di comunicazione per altre categorie di attività.
 
ART. 1 – Lettera d)
Sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1. Va inoltrata comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. E’ consigliabile allegare un’attestazione dell’impresa per la quale si svolge l’attività, a conferma della funzionalità ad assicurare la continuità delle filiere. E’ facoltà del Prefetto la sospensione di tale attività, per cui fino all’adozione dell’eventuale provvedimento di sospensione, l’attività può proseguire sulla base della comunicazione resa.
 
ART. 1 – Lettera g)
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Nella comunicazione vanno indicati specificamente i motivi per i quali l’interruzione dell’attività determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
 
ART. 1 – Lettera h)
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, e le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Nell’istanza vanno indicati specificamente i servizi e i prodotti dell’attività per la quale si richiede l’autorizzazione, anche al fine di evidenziare, nell’ipotesi specifica, i motivi per i quali debba ritenersi di rilevanza strategica per l’economia nazionale, sulla scorta della normativa di settore. In questo caso occorre il rilascio, da parte del Prefetto, dell’autorizzazione alla continuazione in seguito alla verifica della ricorrenza delle condizioni previste dal DPCM.
Fino all’adozione dell’eventuale provvedimento di autorizzazione, l’attività è sospesa.
 
Le comunicazioni e le istanze dovranno pervenire (preferibilmente utilizzando il modello allegato) al seguente indirizzo mail: prefetto.pref_ravenna@interno.it
La violazione delle disposizioni previste nel predetto DPCM, ed eventuali false dichiarazioni contenute nelle comunicazioni e istanze inoltrate alla Prefettura, possono essere punite con sanzioni di carattere penale.
 
Il DPCM richiama il Protocollo siglato il 14 marzo u.s. tra Governo e le Parti Sociali.
Le imprese che possono continuare a svolgere l’attività, pertanto, devono rispettare le misure anti-contagio presenti nel suddetto accordo.
 
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
 
Le disposizioni del DPCM in esame producono effetto dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.
Tali disposizioni si applicano, cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11/03/2020 la cui efficacia, originariamente fissata fino al 25 marzo 2020, viene ora prorogata al 3 aprile 2020.
 

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