Come cambiano gli sgravi contributivi per le lavoratrici madri:importo fisso per chi ha due figli, esonero totale per chi ne ha tre

È opportuno attualizzare all’anno corrente il cosiddetto “Bonus Mamme” istituito dalla Legge Finanziaria 2024 (trattato su ns. Tempo di Impresa n. 3/2024) nella parte afferente al regime di miglior favore per le lavoratrici con due figli fino al decimo anno del più piccolo. Nella Legge di Bilancio 2025, infatti, alle stesse lavoratrici madri sopra citate (escluse le lavoratrici domestiche) era stata destinata una misura differente, ovvero uno sgravio parziale in luogo di quello totale previsto nell’anno precedente della quota contributiva a loro carico e comunque subordinato al requisito di una retribuzione lorda previdenziale annua minore uguale a 40.000 euro.
Il D.L. 95/2025, art.6 (Decreto Economia) nel giugno di quest’anno, ha stabilito che la misura dello sgravio parziale per le lavoratrici madri di due figli viene slittato nella sua applicazione all’anno 2026 con modalità e percentuali da definire. A compensazione di tale slittamento e per coprire il periodo dal 1° gennaio 2025 viene definita una misura mensile di importo fisso pari a 40 euro netta (in quanto esente da prelievo contributivo e fiscale) che verrà erogata in un’unica soluzione a Dicembre 2025 dall’Inps a seguito di specifica istanza della beneficiaria nell’apposita applicazione telematica presente nel portale dell’istituto è denominata “Utility Bonus Mamme”. Ad esempio, se una lavoratrice dipendente (indifferentemente se Tempo determinato/Part-Time/Intermittente) o autonoma – dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 – è madre di due figli di cui il più piccolo entro i dieci anni ed effettua la richiesta telematica sul portale dell’Inps, riceverà nel mese di Dicembre 2025 direttamente dall’Istituto un importo pari a 480 euro.
Qualora nell’anno 2025 si realizzi la nascita/adozione del terzo figlio trova, invece, piena applicazione la misura strutturale (già prevista nel comma 180 legge 213/2023) che prevede l’esonero al 100% della quota contributiva a carico della dipendente con un limite annuo di 3000 euro secondo il sistema di anticipo mensile del datore di lavoro in busta paga ed esposizione del credito nella denuncia uniemens delle somme riconosciute. Come già citato, la decontribuzione per le lavoratrici con almeno tre figli fino al diciottesimo anno del più piccolo è una misura strutturale e pertanto pienamente operativa per gli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso l’applicazione dell’esonero in busta paga da parte del datore di lavoro.