Tutto quello che le imprese devono sapere per gestire le sospensioni dell’attività nei mesi estivi 

L’INPS, con il Messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026, ha riepilogato le regole per l’accesso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta alle elevate temperature, confermando la possibilità di utilizzare sia la causale “evento meteo – temperature elevate” sia, la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità” per le seguenti attività: agricoltura e florovivaismo, cantieri edili, logistica (limitatamente alle attività nei piazzali) e riders. La prassi indicata nel Messaggio INPS è omogenea per i datori di lavoro destinatari della CIGO, del FIS (Assegno di Integrazione Salariale) e dell’FSBA (Fondi di solidarietà bilaterali); le indicazioni si applicano inoltre, per quanto compatibili, anche alla CISOA per il settore agricolo. 

L’INPS sottolinea che il trattamento può essere riconosciuto quando le condizioni climatiche impediscono o compromettono in modo significativo lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ai fini della valutazione, assume rilievo non solo la temperatura effettivamente registrata (35°), ma anche quella “percepita”, tenendo conto di fattori quali umidità, esposizione al sole, impiego di dispositivi di protezione, tipologia delle lavorazioni e sforzo fisico richiesto.  

Qualora la sospensione derivi da un’ordinanza dell’autorità pubblica (es. Determina della regione Emilia-Romagna n.72 del 3 giugno 2026), nella relazione tecnica (documento obbligatorio nella procedura telematica di richiesta all’istituto), è sufficiente indicare gli estremi del provvedimento, senza necessità di allegarlo. Tale iter semplificato comporta anche il solo riconoscimento del trattamento limitatamente ai periodi o alle fasce orarie individuate dall’ordinanza stessa (es. dalle ore 12.00 alle ore 16.00 per la Regione Emilia-Romagna). 

A completare il quadro normativo, interviene, in aggiunta, l’art. 6 del Decreto-Legge n. 107 del 26 giugno 2026, che, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, prevede misure straordinarie per le sospensioni o riduzioni dell’attività causate da eventi oggettivamente non evitabili, comprese le eccezionali ondate di calore per le sole imprese dei settori dell’edilizia, dell’escavazione e della lavorazione dei materiali lapidei , al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con ulteriori strumenti rispetto a quelli fino ad adesso analizzati.