Il Decreto Sostegni Bis ha introdotto il contratto di “rioccupazione”.
Tale contratto ha natura temporanea e, salvo ripensamenti in sede di riconversione, è destinato ad esaurire la propria operatività il 31 ottobre 2021.
Il contratto di rioccupazione ha natura subordinata, a tempo indeterminato e pieno e ha l’obiettivo di favorire la rioccupazione di chi ha perso il proprio posto di lavoro. È possibile stipulare contratti di rioccupazione per il periodo va dal 26 maggio al 31 ottobre 2021.
Le agevolazioni previste per questo tipo di contratto consistono in un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un massimo di sei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 € su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di compito delle prestazioni pensionistiche. Da tali somme sono esclusi sia i premi ed i contributi dovuti all’INAIL.
L’erogazione delle agevolazioni resta sottoposta al rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, degli accordi e contratti collettivi, dei diritti di precedenza nelle assunzioni e dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva.
Vengono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro che abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi antecedenti l’assunzione, a licenziamenti collettivi secondo la previsione contenuta nella legge n. 223/1991, abbiano intimato il licenziamento del lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, abbiano proceduto nei sei mesi successivi all’assunzione di lavoratori con contratto di rioccupazione, al licenziamento individuale o collettivo di dipendenti, occupati nella stessa unità produttiva, inquadrati nello stesso livello della categoria legale di inquadramento.
Il contratto di rioccupazione offre la possibilità alle parti di risolvere il rapporto alla scadenza dei sei mesi e, se nessuno recede dal rapporto, quest’ultimo continua a tempo indeterminato. Ovviamente, durante il periodo di inserimento, trovano applicazione le regole relative al contratto a tempo indeterminato con applicazione integrale degli istituti previsti sia dalla legge sia dalla contrattazione collettiva. Va, in ogni caso, sottolineato come nell’ipotesi in cui il datore receda dal contratto sia durante sia al termine del periodo oggetto di sgravio contributivo, l’INPS sia autorizzata a recuperare l’incentivo riconosciuto.
I titolati ad instaurare il rapporto sono i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli dei settori agricolo e domestico.
Due importanti precisazioni: la prima riguarda la revoca dell’esonero nei confronti del datore di lavoro inottemperante che non ha effetti ai fini del godimento per il periodo residuo in favore di altri datori che assumono con il contratto di rioccupazione; la seconda riguarda le dimissioni del lavoratore: esse non incidono sul beneficio in favore del datore che viene, comunque, riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Cumulabilità dell’incentivo: per il periodo di durata del rapporto dopo il semestre agevolato, è consentita calcolando gli esoneri contributivi indicati dalla legislazione vigente per altre agevolazioni, fermo restando che in caso di cessazione del rapporto al termine del semestre, lo sgravio contributivo viene recuperato.
Ulteriori chiarimenti per la piena operatività del provvedimento dovranno essere emessi dall’INPS e dal Dicastero del Lavoro.


