Disponibile la procedura web per l’abbinamento
Dal 1° gennaio 2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico. La norma ha la finalità di contrasto all’evasione fiscale e intende facilitare i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi. L’integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti elettronici) si realizza memorizzando in modo puntuale, tramite i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”, la modalità di incasso dei corrispettivi oppure collegando gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di rilevazione dei corrispettivi.
Per quanto riguarda il primo obbligo, l’esercente deve indicare la corretta modalità di incasso al momento del rilascio del documento commerciale: contanti, pagamenti elettronici o buoni e ammontare corrispondente.
Per la violazione dell’obbligo di indicazione sul documento commerciale della modalità di incasso dei corrispettivi, è applicabile la sanzione amministrativa, pari a 100,00 euro per ciascuna errata trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre e la sanzione accessoria in base al quale, ove siano contestate più di 4 violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero la sospensione dell’attività per un periodo da 3 giorni a un mese.
Per quanto riguarda l’obbligo di collegamento, l’Agenzia ha chiarito che questo consiste in un abbinamento “logico” tra i dati identificativi degli strumenti, da comunicare tramite un apposito servizio web messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi. Tale attività può essere svolta direttamente dall’esercente o da un intermediario abilitato e delegato.
Sono tenuti ad adempiere all’obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione i soggetti che utilizzano registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.
L’obbligo di collegamento non sussiste per i POS che sono impiegati esclusivamente per rilevare i pagamenti relativi a corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica. Tuttavia, laddove l’esercente scelga di emettere volontariamente il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS impiegati per l’incasso elettronico dovranno essere collegati. Inoltre l’obbligo di collegamento non sussiste per i POS impiegati esclusivamente per gli incassi dei corrispettivi che siano certificati esclusivamente mediante fattura. Se un esercente svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione, sia attività esonerate e utilizza un unico POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi, occorre comunque procedere con il collegamento. Gli strumenti di pagamento soggetti all’obbligo di collegamento sono tutti gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici per corrispettivi certificati tramite registratore telematico o procedura web “Documento commerciale online”. Sono compresi, dunque sia i “POS fisici”, ossia tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente, mediante inserimento nel lettore o in modalità contactless, nonché i “soft-POS”, ossia le app che vengono installate su un dispositivo come un tablet o uno smartphone trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless, sia i “POS virtuali”, vale a dire strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su internet in modo sicuro (app e soluzioni web).
Per effettuare il collegamento è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni: la matricola del registratore, l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati gli strumenti (coloro che esercitano attività in forma ambulante non sono tenuti a indicare tali campi e dovranno invece selezionare la casella “Dispositivo ambulante”) e i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico, ovvero il Terminal ID dei POS fisici e i dati dell’intermediario finanziario (codice fiscale e denominazione). Questi ultimi sono solitamente reperibili nel contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, nel report mensile che questi inviano o nell’area web messa a disposizione dell’esercente.
Accedendo al servizio web di collegamento, l’esercente avrà a disposizione gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano in attività nel mese di riferimento della comunicazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori finanziari.
Il servizio consente anche di inserire manualmente strumenti che risultino attivi o utilizzati nel mese di riferimento, ma che non figurano nell’elenco proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di inserimento di un POS non presente nella procedura web dell’Agenzia è necessario individuare anche il numero del contratto di convenzionamento. Per gli strumenti per i quali nel mese di gennaio 2026 era attivo un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dal 5 marzo 2026 (data del rilascio del servizio web sul portale Fatture e Corrispettivi). A regime, ossia per gli strumenti il cui contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026 oppure per variazioni dei collegamenti già registrati, l’abbinamento logico va effettuato dal sesto all’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento. Per il mancato collegamento tra POS e strumenti di certificazione fiscale nei termini previsti, è applicabile la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 4.000,00 euro e, laddove sia accertato l’omesso collegamento è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di Faq sull’argomento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt


