Il 30 settembre prossimo scade il termine per l’adesione

Il 30 settembre 2025, salvo ulteriori proroghe, scade il termine per effettuare l’adesione, da parte dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, sia in forma individuale che collettiva, al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025 e 2026. La procedura di Concordato è stata introdotta nel 2024, per il biennio 2024 e 2025, e viene riproposta in capo ai soggetti che non hanno aderito lo scorso anno. Questi potranno accedere alla procedura, accettando la proposta dell’Agenzia delle Entrate che evidenzierà l’ammontare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché l’ammontare del Valore della Produzione Netta da dichiarare per gli anni 2025 e 2026. Il reddito proposto dall’Agenzia per ciascuna annualità è quello che secondo l’amministrazione FINANZIARIA è ottenibile dallo svolgimento dell’attività economica in regime di impresa o di lavoro autonomo dal soggetto interessato.
Ai fini del calcolo definitivo del reddito o VPN che sarà poi da assoggettare ad IRPEF o IRES e a IRAP, se dovuta, allo stesso dovranno essere apportate rettifiche in aumento o in diminuzione corrispondenti a determinate componenti straordinarie positive o negative quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.
I soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2025 e 2026 si mettono al riparo da possibili accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria e inoltre ottengono  la possibilità di applicare il regime premiale ISA, anche ai fini IVA, per gli anni compresi nel biennio; di applicare una tassazione sostitutiva (in luogo dell’IRPEF, dell’IRESE e dell’IRAP ordinaria) sulla eccedenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2024 e l’ammontare del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate (i redditi da considerare nel calcolo devono essere quelli al netto delle citate componenti positive e/o negative straordinarie), basata sull’indice di affidabilità fiscale raggiunta nel 2024 secondo gli ISA; di non applicare alcuna imposizione sulle quote di reddito prodotte nei due esercizi oggetto di concordato eccedenti i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate (da considerare sempre al netto delle componenti positive e negative straordinarie previste dalla norma istitutiva il Concordato). Rispetto allo scorso anno i soggetti che possono aderire al Concordato, secondo i contenuti del d.lgs. 81/2025, sono solo i soggetti economici a cui sono applicabili gli ISA per l’anno 2024, mentre non sono più nella possibilità di aderire alla procedura i soggetti individuali che operano nel regime forfetario. Attraverso i contenuti dell’art. 12- ter del dl 84/2025, inoltre, i soggetti che aderiranno al Concordato per gli anni 2025 e 2026 potranno accedere anche alla procedura di ravvedimento operoso speciale per gli anni 2019-2023 che comporterà il pagamento di una imposta sostitutiva calcolata una quota di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo determinato anch’esso in misura forfetaria sulla base delle valutazioni ISA ottenute per i singoli anni oggetto di ravvedimento. L’imposta sostitutiva in questione potrà essere versata in una unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure in 10 rate mensili d uguale importo maggiorate degli interessi legali con la prima rata da versare entro il 15 marzo 2026.