Bonus baby sitter

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 13 Marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

Le misure previste dal Decreto si muovono in due direzioni: da un lato, il Governo ha integrato il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19 adottando misure ulteriormente restrittive necessarie a contrastare la terza ondata dell’emergenza epidemiologica, dall’altro, sono previsti specifici interventi di sostegno per lavoratori (sia dipendenti sia autonomi) con figli minori durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, della durata dell’infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio.

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di queste norme, il Governo ripristina, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, i congedi Covid-19 per i genitori, il bonus baby-sitting ed il diritto allo smart working.

In particolare, le misure adottate in favore dei soli lavoratori dipendenti, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, infezione da SARS Covid-19 del figlio, quarantena del figlio disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto, sono le seguenti:

  1. genitore di figlio convivente minore di 16 anni: alternativamente con l’altro genitore, diritto allo smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dei suddetti eventi;
  2. genitore con figlio di età compresa tra i 14 e 16 anni: alternativamente all’altro genitore, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, diritto ad un congedo non retribuito/indennizzato, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  3. genitore di figlio convivente minore di 14 anni: alternativamente all’altro genitore, nel solo caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, diritto ad un congedo indennizzato dall’INPS al 50%;
  4. genitori di figli con disabilità grave ex art.4, L.104/92: iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, diritto, nel solo caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, ad un congedo indennizzato dall’INPS al 50%;
  5. periodi di congedo parentale fruiti dal 1.01.2021 al 13.03.2021, durante i suddetti periodi di sospensione/infezione/quarantena: su richiesta del lavoratore possono essere trasformati nel congedo Covid-19 indennizzato al 50% di cui sopra.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi nonché i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie più esposte al rischio di contagio, con figli conviventi minori di 14 anni, viene ripristinato il diritto alla corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nelle suddette situazioni. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia e può essere riconosciuto anche direttamente al richiedente in caso di iscrizione del figlio ai centri estivi e simili.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo (indennizzato o meno) o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.

Resta in ogni caso ferma la necessità che i lavoratori interessati alla fruizione dello stesso, nonché di quello non indennizzato, ne facciano preventiva richiesta al proprio datore di lavoro.