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Decreto Aiuti Ter: misure contro il caro energia

Decreto Aiuti Ter: misure contro il caro energia

Aumento della platea, anche le piccole imprese per il credito di imposta energia, incremento delle percentuali e proroga fino a novembre: le misure del decreto Aiuti Ter contro il caro energia

scarica il testo del decreto: decreto aiuti ter

Per contrastare il caro energia il Governo ha prorogato e rafforzato le misure già adottate negli scorsi mesi a sostegno di tutte le imprese, con un credito di imposta con aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per chi impiega oltre 4,5 kw.

Il decreto legge Aiuti-ter approvato dal Consiglio dei Ministri ieri 16 settembre estende il credito di imposta energia a una platea piu’ ampia, aumenta la percentuale e proroga fino a novembre

Ecco come cambierà il credito di imposta energia dopo l’approvazione del decreto Aiuti-Ter

  • proroga  credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che viene esteso ai consumi dei mesi ottobre e novembre;
  • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
  • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
  • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
  • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

In merito invece agli utilizzi, l’art 1 del DL n 144 al comma 6 stabilisce che i crediti di imposta energia e gas possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.  Nel decreto si specifica che “I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. 

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.”

Inoltre, il comma 7 stabilisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati.

Attenzione al fatto che i crediti d’imposta devono essere utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità di utilizzo del cedente, entro la data del 31 marzo 2023.

Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 l’utilizzo dei crediti di imposta energia e gas del terzo trimestre 2022, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre per l’utilizzo di quelli del primo e secondo trimestre 2022.

In merito alla comunicazione da inviare alle Entrate al fine della fruizione dei crediti di imposta, il comma 8 dispone che i beneficiari dei crediti di cui agli commi 1,2,3,4,11 devono inviarla, a pena di decadenza del beneficio entro il 16 febbraio 2023.

Infine, il comma 5 dell’art 1 del DL 144/2022,  per i crediti di imposta di cui ai commi 3 e 4, prevede che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Altre misure:

  • Proroga della riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022
  • concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP. Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.
  • contributo straordinario pari al 25% della spesa sostenuta per gli acquisti di energia nel 2022 da parte degli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sempre se l’incremento del costo per Kwh superi il 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
  • Contributi per sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.
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