Il Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico, fotovoltaico e colonnine per ricarica veicoli, un’agevolazione record nella storia fiscale italiana.

Questo provvedimento può rappresentare un punto di partenza molto importante per le imprese dopo un lungo periodo di crisi e un’opportunità per i privati cittadini che possono riqualificare a costo zero i propri edifici migliorandoli sul piano energetico e sismico. Tutto questo in un’ottica di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo di suolo.

L’agevolazione si applicherà alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nel caso di lavori non ancora avviati si potrà iniziare la progettazione degli interventi, scegliere i fornitori, approvare gli interventi nelle assemblee di condominio, o iniziare lavori già programmati.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni
L’intervento agevolato spetta:
•    ai condomini;
•    alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio attività di impresa, arti e professioni;
•    agli IACP, dagli altri enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, in possesso di particolari requisiti, per interventi su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
•    alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione per le opere effettuate sulle unità immobiliari unifamiliari spetta solo se le stesse sono adibite a prima casa.

Opere per le quali è possibile beneficiare dell’opportunità
A) interventi di isolamento termico delle superficie opache verticali e orizzontali (es. pareti, tetti, pavimenti) che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione per i lavori in questione spetta su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle u.i. componenti l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri minimi ambientali di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017;
B1) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di e relativi sistemi di accumulo di cui allo stesso articolo (commi 5 e 6), ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione per i suddetti lavori è calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
B2) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui allo stesso articolo (commi 5 e 6), ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione per lavori di cui sopra è determinata su un ammontare complessivo di spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
C) interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, tra cui la messa in sicurezza statica, ecc. di edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1, 2 e 3) di cui all’ODPCM 3274 del 28 marzo 2003, utilizzate come abitazioni o come strumentali per l’esercizio di attività produttive e interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici situati nelle zone a rischio sismico 1,2 3 3 di cui all’ODPC 3519 del 28 aprile 2006, allo scopo di ridurne il rischio sismico di una o due classi, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dalla fine dei lavori procedono alla successiva vendita degli immobili, nel limite massimo di 96.000 € per u.i. da ripartire tra i soggetti interessati che la utilizzeranno in cinque quote annuali di pari importo.
Questi tipi di interventi (ad eccezione degli interventi indicati alla lettera C) sono "trainanti": uno solo di questi è sufficiente per portare al 110% lo sgravio, poi possono seguire altri interventi come ad esempio il montaggio di pannelli fotovoltaici, il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli fotovoltaici, gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del Dl 63/2003), la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche. Attenzione però: per ottenere la detrazione l’edificio deve migliorare le sue prestazioni di 2 classi energetiche da dimostrare con Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Cessione del credito/sconto in fattura
I contribuenti beneficiari delle agevolazioni cui sopra potranno optare, in luogo della fruizione della detrazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura di pari ammontare da parte dei fornitori di beni e servizi intervenuti nelle opere descritte in precedenza.
Per dare seguito alla suddetta opzione il contribuente interessato dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui all’articolo oggetto del presente documento.
Il visto di conformità in questione, di cui all’articolo 35 del d.lgs. 241 del 1997, potrà essere rilasciato dai soggetti indicati all’articolo 3 comma 3 del dpr 322 del 1998, ovvero:
a) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) Responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), di cui all’articolo 32 del d.lgs. 241 del 1997.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovute in credito d’imposta cedibile
I soggetti che sostengono nel 2020 e nel 2021 spese per i seguenti interventi:
•    di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 comma 1 lettere a) e b) del TUIR (dpr 917/86)
•    manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di parti comuni di condominio residenziale di cui all’art. 1117 del C.C.;
•    manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di singole u.i. ad uso abitativo, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e relative pertinenze,
•    di efficienza energetica di cui all’art. 14 del dl 63/2013 sia su parti comuni di condominio che su singole u.i.,
•    adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del dl 63/2013,
•    recupero o restauro della facciata di edifici esistenti ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna (articolo 1 comma 269 legge 160/2020),
•    installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR, compresi quelli riportati ai commi 5 e 6 dell’art. 119;
•    installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cu all’art. 16-ter del dl 63/2013,
in luogo della detrazione spettante, a titolo di bonus ristrutturazioni, sisma bonus, ecobonus, bonus ricarica, possono optare, alternativamente:
•    per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, che ha effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti tra cui anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
•    per la trasformazione, del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Per maggiori informazioni e consulenze sul tema rivolgiti al tuo Ufficio CNA di riferimento.