decreto sostegni bis

Il Decreto “Sostegni bis”, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021. Il decreto è entrato in vigore il 26 maggio 2021 ed interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate. In sintesi le principali misure introdotte.

Principali misure in ambito fiscale

Nuovo contributo a fondo perduto “aggiuntivo” a quello ottenuto grazie al precedente DL Sostegni: al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla emergenza sanitaria, viene previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA aperta al 26/05/2021 che hanno già ottenuto il riconoscimento del contributo dal precedente Decreto Sostegni. Il nuovo contributo spetta nella misura del 100% del precedente e verrà erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
Ulteriore contributo a fondo perduto: i soggetti che hanno già ottenuto il contributo del precedente Decreto Sostegni potranno ottenere una integrazione di quanto hanno già percepito con la presentazione di nuova istanza. Il contributo alternativo/integrativo spetterà a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per coloro che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quello del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 secondo percentuali differenziate in base ai ricavi e compensi prodotti nel 2019 (per il dettaglio consulta la scheda in allegato). Per i soggetti che NON hanno fruito del contributo a fondo perduto di cui al precedente Decreto Sostegni il contributo sarà calcolato applicando alla differenza tra i fatturati medi mensili dei due periodi citati secondo percentuali differenziate in base ai ricavi e compensi (per il dettaglio consulta la scheda in allegato). L’ammontare massimo di questo contributo alternativo/integrativo è pari a 150.000€. L’istanza potrà essere presentata anche attraverso gli intermediari, come CNA Servizi, delegati all’accesso al Cassetto Fiscale entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, per la quale si attende un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Altro contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito un calo di redditività: è previsto un altro contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo o che producono reddito agrario, titolari di partiva IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale con un volume di ricavi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019. A differenza dei contributi dei punti precedenti il beneficio in questione potrà essere ottenuto dai soggetti economici che abbiano subito un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019. Per considerare il “peggioramento” verrà stabilita una percentuale di riduzione che sarà definita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Attenzione: l’operazione sarà possibile solo quando l’Unione Europea darà specifica autorizzazione, quindi, allo stato attuale, la presente agevolazione si può ritenere ancora non applicabile.
Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti economici con volume di ricavi/compensi o reddito agrario prodotto nel 2019 di ammontare non superiore a 15 milioni di euro: è previsto, infine, un contributo a favore di soggetti con volumi di ricavi/compensi o reddito agrario prodotto nel 2019, di ammontare superiore a 10 milioni di euro, ma non superiore a 15 milioni di euro le cui modalità di determinazione verranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
CNA RAVENNA, in attesa dei decreti attuativi del Ministro dell’Economia e delle Finanze e i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, effettuerà le verifiche dei requisiti per l’ottenimento dei contributi e provvederà a contattare direttamente gli Associati che usufruiscono del servizio contabilità.
Scheda di approfondimento sui contributi a fondo perduto >>
Credito imposta per canoni locazione immobili non ad uso abitativo: prevista l’estensione fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Istituito nuovo beneficio, sempre sotto forma di credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro prodotti nel 2019 in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. La misura del credito d’imposta è determinata applicando le percentuali del 60%, 30%, già previste dall’art. 28 commi 1, 2 del dl 34/2020 sui canoni di locazione commerciale di immobili o di affitto d’azienda, comprensiva di un immobile non abitativo (per strutture turistico ricettive il credito calcolato sui canoni di affitto d’azienda si calcolerà applicando la percentuale del 50%). La condizione per l’ottenimento del credito è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: è istituito un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
• Credito d’imposta per investimenti in pubblicità: prevista nuovamente, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e/o di lavoro autonomo, la concessione, per gli anni 2021 e 2022, del credito d’imposta del 50% calcolato sul valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Per l’anno 2021, per accedere all’agevolazione andrà presentata apposita comunicazione telematica “preventiva”, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con indicazione degli investimenti già effettuati o da effettuare entro fine anno nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021.

Principali misure in materia di lavoro e politiche sociali

Disposizioni in materia di NASPI: è previsto il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi. Dopo il quarto mese di fruizione verrà dunque erogata senza riduzione progressiva mensile del 3%.
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, di esonero dal contributo addizionale e di blocco dei licenziamenti: in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale ordinari i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa e che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato almeno del 50% rispetto al pari periodo dell’anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni ordinarie per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa riconducibile all’emergenza Covid 19 presentando domanda di integrazione salariale ordinario o straordinaria sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
Contratto di rioccupazione: dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Per l’assunzione di tali lavoratori e per il periodo di 6 mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000€ su base annua. L’esonero spetta ai datori di che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio: è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Scheda di approfondimento sulle misure in materia di lavoro >>

Principali misure in materia di credito

Moratorie prorogate fino al 31 dicembre 2021 non in automatico, ma con una comunicazione esplicita dell’impresa – anche via mail – alla banca entro il 15 giugno 2021. La moratoria prorogata riguarda soltanto la quota capitale, pertanto dal 1° luglio 2021 l’impresa deve riprendere a rimborsare la quota interessi sul finanziamento in moratoria per evitare il peggioramento del proprio merito creditizio (e quindi evitare che l’esposizione venga considerata come “forborne” in Centrale Rischi). La proroga riguarda anche finanziamenti non rateali.
Possibilità di allungamento dei prestiti liquidità già concessi da 6 a 10 anni senza variazioni sulla percentuale di garanzia pubblica sia MCC che Sace (100% fino a 30.000€ e 90% per i prestiti superiori). La percentuale dell’80% viene applicata per le operazioni di ristrutturazione del debito su prestiti già concessi con aggiunta di liquidità al 25% rispetto all’esposizione precedente e con miglioramento di tasso di interesse. Per allungamento o ristrutturazione del prestito è necessaria una notifica alla Commissione Europea.
In caso di richiesta di nuovi prestiti liquidità dopo il 30 giugno 2021, la percentuale di garanzia MCC scende al 90% per finanziamento fino a 30.000€ e fino a 120 mesi e a 80% per i prestiti superiori (a 30.000€) con durata fino a 10 anni. Per i nuovi prestiti fino a 30.000€ non è fissato un tetto massimo (cap) per il tasso di interesse, come nella Legge Liquidità 2020.
• Viene consentito l’accesso al Fondo Gasparrini per la proroga delle moratorie sui mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021, allargando anche alle partite iva per importi fino ad un massimo di 400.000€
• Vengono inserite nuove garanzie MCC 80% per finanziamenti per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti garantiti fino a 500.000€ con durate da 6 a 15 anni. L’ammissione al Fondo Centrale avviene senza valutazione economico-finanziaria

Scarica e consulta il testo integrale e gli allegati del Decreto Sostegni Bis >>