Necessaria la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro anche durante il periodo di prova
Sono trascorsi oramai più di 10 anni dall’introduzione della modalità telematica per la presentazione delle dimissioni a seguito della Legge Fornero (L.92/2012) alla quale il lavoratore deve rifarsi per recedere in maniera libera o unilaterale dal contratto di lavoro. Le motivazioni che sorressero tale introduzione trovavano nella certezza della data di trasmissione e del soggetto lavoratore i motivi principali per contrastare il fenomeno storico delle cosiddette “dimissioni in bianco.”
Tuttavia, sin dalla sua introduzione sul panorama normativo è stato chiaro che tale sistema non doveva essere adottato dalle lavoratrici che si trovavano nel periodo protetto stabilito dall’articolo 55, c.4, D.Legs 151/2001(Testo Unico della Maternità) a favore invece della convalida delle dimissioni presso l’ispettorato del lavoro competente per residenza della lavoratrice; il mancato adempimento rende le dimissioni presentate con qualsiasi altro modalità sospese nella loro efficacia.
Secondo la normativa vigente, attualmente devono essere convalidate presso la ITL le dimissioni presentate dalle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e dai genitori nei primi tre anni di vita del bambino o di adozione anche se presentate durante il periodo di prova. Questo è il nuovo chiarimento che l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha espresso con la nota 14744 del 13 ottobre scorso. Pertanto, la tutela della genitorialità prevale dunque anche sulla libera recedibilità caratteristica della clausola pattizia di prova inserita in forma espressa nella stipula dei contratti di lavoro.
Ovviamente vengono fatte salve le casistiche antecedenti alla pronuncia sopracitata in quanto vi era una prassi consolidata che non trova più applicazione a decorrere dal 13 ottobre scorso.


