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Divieto TPO negli smalti: vademecum per le imprese

Settembre 5, 2025 | Tempo di lettura: 3 minuti
Divieto TPO negli smalti: vademecum per le imprese

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/877, l’Unione Europea impone il divieto assoluto di utilizzo di una serie di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici.

A partire dal 1° settembre è vietata pertanto l’immissione sul mercato, la distribuzione e l’uso di cosmetici contenenti oltre 20 nuove sostanze ritenute pericolose, tra cui il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), sostanza largamente utilizzata nei gel UV per unghie.

Al riguardo è intervenuta anche una circolare del Ministero della salute con alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo professionale nei centri estetici di prodotti cosmetici contenenti TPO dopo il 1° settembre.

Le nuove norme rappresentano certamente un passo avanti per la sicurezza dei cosmetici, ma comportano anche un impegno immediato per le imprese del settore.

Dal 1° settembre, infatti, per i centri estetici:

Si fa presente che dalla normativa non è possibile evincere nessun meccanismo automatico di rimborso/sostituzione/smaltimento a carico dei fornitori per i prodotti acquistati prima del 1° settembre.

CNA Benessere e Sanità invita le imprese del settore a seguire alcuni step per adeguarsi ai nuovi obblighi gestendo al meglio i rapporti con i propri fornitori:

  1. Verificare i prodotti in uso

2. Verifica dei contratti commerciali e accordi con i fornitori

3. Gestione delle scorte

  1. Smaltimento scorte
  1. Nuovi acquisti

È importante che le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.

 

Per ulteriori informazioni e assistenza, rivolgiti alla sede territoriale CNA Benessere e Sanità più vicina.