Nuove regole per reverse charge trasporti e esclusione società FTSE MIB dallo split payment
L’art. 9 della norma modifica l’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 57 – 63 della L. 207/2024) che prevedono il reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione di merci e dei servizi di logistica e, in via transitoria, un regime opzionale di versamento dell’IVA da parte del committente del servizio nei predetti settori.
Entrambe le discipline saranno applicabili (rispettivamente, dopo il rilascio dell’autorizzazione UE e a seguito dell’emanazione del provvedimento attuativo) alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono le predette attività.
È stata soppressa la limitazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Si prevede, inoltre, che l’opzione per il predetto regime transitorio possa essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori.
L’art. 10 esclude le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate ai fini IVA, dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dal 1° luglio 2025. La disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data. La modifica normativa ha lo scopo di allineare la disciplina nazionale a quanto previsto nella decisione UE 25 luglio
2023 n. 1552, con la quale l’Italia è stata autorizzata a prevedere il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2026, ma escludendo le predette società dal relativo campo applicativo, a partire dal 1° luglio 2025.


