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DLGS 81 del 12 giugno 2025 – Aggiornamenti su adempimenti tributari e Concordato Preventivo Biennale

Agosto 5, 2025 | Tempo di lettura: 7 minuti

CAPO I – MODIFICHE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Art. 1 – Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari
L’articolo stabilisce che, finché non verranno approvati i nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche dei codici ATECO 2025, il reddito imponibile dei soggetti esercenti attività economiche nel regime forfetario continueranno ad essere determinati applicando i coefficienti di redditività di cui all’allegato 4 della legge 190/2014 corrispondente alle attività esercitate secondo la vecchia classificazione ATECO 2007.

Art. 2 – Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali
Imposto, a regime, il divieto di emettere fatture elettroniche per prestazioni sanitarie nei confronti dei pazienti, privati cittadini, per i quali gli operatori sanitari sono tenuti ad inviare i dati contenuti nelle fatture al sistema tessera sanitaria per la predisposizione della dichiarazione precompilata degli stessi pazienti.

Art. 3 – Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici
Viene prevista l’introduzione di regole specifiche per l’invio dei corrispettivi telematici da parte dei soggetti che forniscono servizi di ricarica dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente. La norma demanda a uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in oggetto, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Di conseguenza, è stata adeguata la disciplina sanzionatoria in materia di omessa, tardiva o incompleta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi inserendo anche le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

Art. 4 – Modifiche dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA
A partire dal 2026, le certificazioni uniche relative ai compensi pagati per prestazioni di lavoro autonomo abituale e quelle relative alle provvigioni erogate per prestazioni abituali inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo. Di conseguenza le dichiarazioni precompilate dei soggetti diversi da quelli percipienti redditi da lavoro dipendente e assimilati saranno rese disponibili nell’Area Riservata dell’Agenzia entro il 20 maggio di ciascun anno.

Art. 5 – Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie
Previsto un termine annuale per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie effettuate dai pazienti privati cittadini nei confronti degli operatori sanitari. La novità è applicabile già da quest’anno e il nuovo temine sarà stabilito con un decreto del MEF.

Art. 6- Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti in reverse charge
Per i soggetti forfettari, il versamento dell’IVA relativa alle operazioni di acquisto soggette a reverse charge andrà effettuato con cadenza trimestrale e non più mensile. Fino ad oggi, il termine per effettuare il versamento era fissato nel 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nulla cambia in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta derivante dagli acquisti in reverse charge: resta necessario integrare la fattura del cedente (se soggetto passivo UE) o emettere autofattura (se soggetto passivo extra UE) e versare l’imposta mediante modello F24. Non essendo prevista una decorrenza nel testo del Decreto, è da ritenersi che la novità in commento abbia effetto per tutte le operazioni il cui momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA è successivo alla data del 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del Decreto.

 

CAPO II – MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 7 – Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario
Tutto il Capo III del dlgs 13 del 2024 è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2025, quindi il concordato preventivo biennale non potrà essere più adottato dai soggetti nel regime forfetario.

Art.8 – Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale
Apportate modifiche all’art. 20-bis del dlgs 13/2024 che tratta dell’opzione per l’applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva sui maggiori redditi dichiarati da concordato preventivo biennale rispetto a quelli dichiarati nell’anno precedente al biennio preso in considerazione da parte di professionisti o imprenditori soggetti agli ISA. La nuova regola prevede la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva nelle aliquote che vanno dal 10% al 15% alla eccedenza tra il reddito dichiarato nel 2024 depurato delle plusvalenze, delle minusvalenze, delle sopravvenienti attive e passive ecc. e il reddito da concordato relativo agli anni 2025 e 2026, sempre al netto delle componenti positive e negative citate, ma solo se la l’eccedenza non supera il limite massimo di 85.000€. Nel caso in cui la differenza tra i due redditi fosse superiore a 85.000€ sulla parte che non rientra nel suddetto limite si dovrà applicare l’aliquota IRPEF del 43%, nel caso di soggetti IRPEF, e l’aliquota IRES ordinaria del 24%, nel caso di soggetti IRES. La nuova norma si applica a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026 comunicate dopo l’entrata in vigore del dl 81/2025 (dal 13 giugno 2025).

Art. 9 – Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale
Sono esclusi dalla possibilità di aderire al CPB i soggetti che hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 c. 1 del TUIR ed hanno contemporaneamente ad una associazione professionale di cui all’art. 5 TUIR o a una società tra professionisti o di avvocati a meno che anche tali soggetti “collettivi” non aderiscano allo stesso CPB; esclusione anche per le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, aventi almeno uno tra associati o soci professionisti partecipanti che a sua volta non ha aderito al CPB per la sua posizione personale.

Art.10 – Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale
Riguardo le cause di esclusione dal CPB che interessano le imprese individuali e le società, le operazioni di conferimento che rientrano tra le stesse sono solo quelle che hanno per oggetto il  conferimento di azienda o di ramo di azienda.

Art. 11 – Modifiche del termine di adesione al concordato preventivo biennale
Il termine per l’adesione al CPB per i periodi 2025-2026 è stato spostato dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025 e per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta anziché entro l’ultimo giorno del settimo mese.

Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
Prevista la non concorrenza della maxi-deduzione calcolata sul costo del lavoro alla determinazione del reddito da lavoro autonomo o d’impresa, da dichiarare per adesione alla proposta di concordato preventivo biennale relativamente al periodo d’imposta precedente. Tale deduzione andrà trattata come le minusvalenze e le sopravvenienze passive. La nuova regola si applica alle adesioni al CPB 2025-2026 espresse successivamente l’entrata in vigore del presente dlgs.

Art. 14 – Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborato nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
Il nuovo comma stabilisce che la proposta di reddito da CPB non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente il biennio, depurato delle componenti straordinarie del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10, del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10, del 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la non applicazione delle disposizioni se i redditi derivanti dalla proposta di concordato risultino inferiori ai valori settoriali di riferimento individuati dalla metodologia di calcolo della proposta, mentre le disposizioni di applicheranno determinazione della proposta di valore della produzione da concordato valevole per l’IRAP in capo ai soggetti economici destinatari di tale proposta.

Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
La causa di decadenza derivante dal mancato pagamento delle somme dovute da concordato scatterà trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 36-bis del dpr 600/1973

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