Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con propria circolare dello scorso 15/4/2020, fornisce diversi chiarimenti tra cui quello relativo alla gestione delle denunce di sospensione volontaria dell’attività economica.
Per le attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura, il MISE ha previsto che non debbano essere richiesti adempimenti formali nei confronti della Camera di Commercio, ed in particolare, rispetto al REA Repertorio Economico Amministrativo, da lei gestito. L’indicazione del Ministero è in linea con quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna per quanto riguarda gli adempimenti rivolti agli Sportelli Unici Attività Produttive. In sintesi, alle imprese che hanno dovuto cessare l’attività in base alle ordinanze non è richiesto alcun adempimento rivolto all’Amministrazione comunale e alla Camera di Commercio.
Per le attività, per le quali il comma 1 dell’articolo 1 del citato DPCM 22 marzo 2020, non ha disposto, invece, l’obbligo di sospensione, ma a norma del comma 3 non risultano assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro o quelle attività per le quali in assenza dell’obbligo di sospensione, il prestatore di servizi (singolo o associato) ritenga di sospendere “volontariamente” l’attività o perché l’opificio non è, ad esempio, rifornito di materie prime, non può prescindersi dalla necessità della denuncia al REA (Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio) che, tuttavia, si reputa opportuno che sia garantito ex post”.
In altri termini, il Ministero ha previsto che i termini di legge, pari a 30 giorni, per effettuare le denunce relative al periodo di sospensione “volontaria” dell’attività, avvenuta nell’intervallo di tempo dal 23 febbraio al 15 maggio, partano dal 16 maggio (salvo possibili ulteriori proroghe previste successivamente alla redazione di questo articolo).
Il MISE ha stabilito, infine, una semplificazione in termini di denuncia, prevedendo un unico adempimento camerale per dichiarare il riavvio delle attività e la sospensione. Vale lo stesso discorso rispetto al SUAP comunale, se previsto un adempimento rivolto a tale Ente in base alla specifica tipologia di attività.