Recuperare il ritardo nell’ implementazione della norma

Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio indicare in etichetta o nell’imballo:

  1. La tipologia di imballaggio(scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica), per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, etichetta, lattina…
  2. L’identificazione specificadel materiale (codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure, ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica), per esempio: PET(1), ALU(41), PAP(21), PP(5), C/PAP(84)

Sono sospesi gli obblighi di riportare in etichetta la famiglia di materiale di riferimento, l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento. Questo obbligo scatterà il 1° gennaio 2022, quindi per le imprese che stanno reimpostando le etichette è bene prevedere anche questa parte.

Le imprese del settore alimentare dovranno richiedere quindi queste informazioni ai loro fornitori produttori degli imballaggi.

Ogni produttore è libero di comunicare le informazioni previste sull’imballaggio nella forma grafica, e nell’ordine che più ritiene opportuno. Restano solo preferibili alcune indicazioni rispetto ai colori da utilizzare: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica riciclabile, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l’indifferenziato.

L’etichetta ambientale va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo: si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente e senza rischi dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Le informazioni potranno essere riportate sulle singole componenti separabili oppure sul corpo principale dell’imballaggio o ancora sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore finale; è prevista tuttavia la possibilità di soluzioni digitali come QR code e apposite applicazioni qualora la tipologia di imballaggio non permettesse un’etichettatura chiara.