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Formazione degli alimentaristi: cosa cambia

Settembre 8, 2025 | Tempo di lettura: 4 minuti
Formazione degli alimentaristi: cosa cambia

Formazione degli alimentaristi: cosa cambia con l’abrogazione della legge regionale n. 11 del 24-06-2003

I corsi per alimentaristi organizzati o accreditati dalle AUSL non esistono più, ma ogni impresa del settore alimentare deve comunque dimostrare, in caso di controllo ufficiale, che i propri dipendenti siano formati e aggiornati in materia di igiene alimentare, con modalità decise dall’impresa stessa; con la legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025, “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione Europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo” (in vigore dal 26 luglio 2025), è stata abrogata, tra le altre, la legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003.

Questa norma obbligava il personale alimentarista – vale a dire chiunque fosse addetto alla produzione, preparazione, manipolazione o vendita di alimenti, compresi il titolare dell’esercizio e i familiari che vi operassero, anche a titolo gratuito – a rispettare specifici obblighi formativi.

La legge 11/2003 era stata emanata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Pacchetto Igiene”, vale a dire l’insieme dei Regolamenti Comunitari che definiscono, a livello europeo, gli obblighi sia per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, sia per le Autorità competenti addette ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

In particolare, il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, destinato a tutti gli operatori del settore alimentare, definisce come principale responsabile della sicurezza alimentare l’operatore, che può decidere autonomamente con quali modalità gestire il bisogno formativo all’interno del suo stabilimento.

Il Capitolo XII dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 fornisce la base normativa inerente alla formazione richiesta agli operatori del settore alimentare e riporta quanto segue:

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

Tale obbligo ricade quindi fra i compiti dell’OSA e può essere affrontato e pianificato internamente allo stabilimento o con l’ausilio di consulenti esterni.

Non è quindi necessario che l’Autorità competente per i controlli ufficiali, cioè i servizi delle AUSL, autorizzi i contenuti dei corsi di formazione predisposti dagli OSA, in quanto è l’operatore del settore alimentare che decide i temi da affrontare a seconda della tipologia di lavorazioni effettuate all’interno dello stabilimento.

“Si tratta di una sostanziale semplificazione delle procedure e di una personalizzazione della formazione a seconda della tipologia di lavorazione dello stabilimento – ribadisce il presidente coordinatore dell’Unione Agroalimentare Massimiliano Poggi (CNA) – che porterà benefici alle nostre imprese. CNA Emilia-Romagna, in costante collaborazione con la Regione, sostiene ogni proposta di semplificazione per le imprese.

Si tratta inoltre di sostenere e diffondere il concetto della “cultura della sicurezza alimentare”, che le imprese associate a CNA praticano da tempo: la formazione non deve essere episodica, ma continua e aggiornata, in modo da mantenere viva una cultura della sicurezza alimentare nell’impresa.

Tale proposta regionale potrebbe essere portata al Governo e inserirsi in un percorso più ampio che vede la Confederazione impegnata sul fronte delle semplificazioni. In questo quadro si colloca anche il lavoro complessivo della CNA, che nel 2025 ha presentato un pacchetto di 100 proposte di semplificazione per liberare le energie delle piccole imprese, contenute nel VI Rapporto dell’Osservatorio CNA Burocrazia, presentato al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo”.

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IN SINTESI
I corsi per alimentaristi organizzati o accreditati dalle AUSL non esistono più, ma ogni impresa del settore alimentare deve comunque dimostrare, in caso di controllo ufficiale, che i propri dipendenti siano formati e aggiornati in materia di igiene alimentare, con modalità decise dall’impresa stessa.

• La formazione non deve essere episodica, ma continua e aggiornata, in modo da mantenere viva una cultura della sicurezza alimentare.

• È buona prassi organizzare almeno un incontro programmato a cadenza periodica, in base alla tipologia di attività e al rischio connesso, oltre a momenti di aggiornamento straordinari in caso di:              o inserimento di nuovo personale in azienda,
o introduzione di nuove attrezzature o procedure,
o cambiamento delle normative,
o riscontro di non conformità nei controlli interni o ufficiali.

Trovate un aggiornamento puntuale sul sito alimenti salute della Regione Emilia-Romagna, che vi invitiamo a consultare.

Formazione degli alimentaristi: cosa cambia con l’abrogazione della legge regionale n. 11 del 24.06.2003 – Alimenti&Salute

CNA può supportare la formazione delle imprese attraverso le società del sistema.