Dal 15 settembre stop al formulario cartaceo nei casi previsti dalla norma 

Inizialmente prevista a partire dal 13 febbraio 2026, l’obbligatorietà del formulario digitale, nei casi previsti dalla norma, era stata prorogata, consentendo l’utilizzo del formulario cartaceo ed un periodo di doppio regime che terminerà il 15 settembre.   

I formulari digitali RENTRI sono obbligatori per tutti i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese artigianali e industriali con più di dieci dipendenti.  

Le imprese artigianali ed industriali con meno di dieci dipendenti, le imprese commerciali e di servizi, e le imprese edili, se non producono rifiuti pericolosi (quindi non iscritte al RENTRI), potranno continuare a utilizzare formulari cartacei per i loro rifiuti non pericolosi. Se le stesse imprese sono iscritte al RENTRI poiché producono anche rifiuti pericolosi, potranno trovarsi nella situazione di avere formulari cartacei per i rifiuti non pericolosi e digitali per i pericolosi.  

Il Formulario digitale (XFIR) è un documento nativamente informatico e contiene le versioni del FIR aggiornato da tutti gli operatori durante le fasi del trasporto, con le informazioni di competenza di ciascuno. Può essere emesso dal Produttore o anche dal trasportatore e deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti della filiera di tracciabilità del rifiuto (Produttore, Trasportatore e destinatario) tramite piattaforme o app interoperabili con RENTRI.   

In caso di rifiuti pericolosi è previsto un ulteriore adempimento: la trasmissione al sistema RENTRI anche dei dati relativi ai formulari digitali (XFIR).  

I formulari digitali dovranno essere trasmessi al RENTRI con la stessa tempistica con cui devono essere effettuate le registrazioni: entro dieci giorni dal conferimento (produttori) e dal trasporto (trasportatori), due giorni dal ricevimento (destinatari), diversamente da quanto avviene per le annotazioni di carico e scarico sul Registro che devono essere regolarmente trasmesse al RENTRI dall’Azienda entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate. 

Si ricorda infine che sia i registri cronologici di carico e scarico sia i formulari di identificazione del rifiuto, tenuti in modalità digitale (piattaforme interoperabili o servizi di supporto RENTRI), sono soggetti, come tutti i documenti nativi digitali, a conservazione digitale a norma, a cura dell’operatore, al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.  

 

L’invio a conservazione è possibile con strumenti a propria scelta, rispondenti alle modalità operative AgID e dev’essere effettuata con frequenza almeno annuale. Per questo adempimento si consiglia di avviare la conservazione entro il mese di settembre 2026, relativamente ai documenti digitali del 2025. 

 

Per maggiori informazioni scrivere a rentri@ra.cna.it