Nuove sanzioni ambientali
Con la Legge n.147/2025 in vigore dal 8 ottobre 2025, sono state modificate in modo significativo le sanzioni previste nel Testo Unico Ambientale in tema di gestione dei rifiuti. Il provvedimento è stato introdotto per contrastare i reati ambientali legati ai rifiuti, tutelare la salute pubblica e ripristinare la legalità nei territori più colpiti, come la Terra dei Fuochi, e definisce un quadro normativo molto più rigido per produttori, trasportatori e gestori di impianti ma anche per i privati cittadini. Sono previste sanzioni più severe con importi elevati, estensione delle responsabilità, rischio di arresto e, per le imprese, persino di chiusura dell’attività.
Vediamo alcune delle principali novità:
Albo Gestori Ambientali
Le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali che commettano violazioni riguardanti la gestione dei rifiuti, oltre alle sanzioni previste dal D. Lgs.152/06, rischiano la sospensione dall’Albo autotrasportatori conto terzi da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione o di recidiva si applica la cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione prima di due anni.
Abbandono di rifiuti non pericolosi
Le sanzioni sono aumentate da 1500 a 18000 euro. Se i rifiuti vengono abbandonati utilizzando veicoli a motore, al loro conducente viene sospesa la patente di guida da 4 a 6 mesi. Per titolari di impresa e responsabili di enti è previsto l’arresto da 6 mesi a 2 anni o un’ammenda da 3.000 a 27.000 euro, sanzioni che aumentano in caso di pericolo per persone, ambiente o ecosistemi. Per piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini, gomme da masticare ecc.) la sanzione amministrativa va da 80 a 320 euro. Sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 3.000 euro per deposito rifiuti accanto ai contenitori stradali. L’accertamento può avvenire anche tramite videosorveglianza.
Abbandono di rifiuti pericolosi
È stata introdotta una nuova fattispecie di reato punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con aggravanti se il fatto comporta pericolo per persone o ambiente.
Gestione non autorizzata di rifiuti
In caso di attività di trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni si applica l’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da 1 a 5 anni. In caso di uso di veicoli è prevista la sospensione della patente da 3 a 9 mesi e la confisca del mezzo, se non di proprietà di terzi estranei. Per discariche non autorizzate è prevista la reclusione da 1 a 5 anni, aumentata se presenti rifiuti pericolosi o aggravanti ambientali, e la confisca dell’area, con obbligo di bonifica. È importante ricordare che la non corretta gestione del deposito temporaneo di rifiuti dopo la loro produzione, potrebbe configurare proprio questa fattispecie di reato (ad esempio il mancato smaltimento dei rifiuti almeno una volta all’anno).
Registri di carico e scarico, formulari e comunicazione MUD
La sanzione per la mancata tenuta o la tenuta incompleta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi è compresa tra 4.000 e 20.000 euro (il doppio di quanto finora applicato). Per attività di trasporto rifiuti, sia di pericolosi che non pericolosi, si applica sempre anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi. Viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi. È infine prevista la confisca dei mezzi utilizzati, salvo appartengano a persona estranea al reato.
Aggravante dell’attività d’impresa
Le pene previste in caso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256), combustione illecita di rifiuti (art.256-bis) e traffico illecito di rifiuti (art.259), sono aumentate di un terzo se i reati sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Gestione dei RAEE
Ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero”: i rivenditori possono ritirare gratuitamente i RAEE domestici, anche senza obbligo di acquisto di un nuovo prodotto. Il deposito di RAEE è consentito presso i punti vendita o altri luoghi comunicati al CDC RAEE e la mancata comunicazione comporta sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro. Tali disposizioni si applicano anche agli installatori e centri di assistenza che ritirano RAEE.
Pene accessorie
Chi è condannato in via definitiva per reati come inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività o attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti per un periodo compreso tra 1 e 5 anni non potrà ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni di acque pubbliche e di beni demaniali se richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, l’ammissione nei registri CCIAA per l’esercizio di commercio all’ingrosso, altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni simili emessi dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’UE per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Occorre pertanto fare molta attenzione nella gestione dei gli adempimenti perché per errori formali o gestionali le conseguenze possono essere molto importanti: dalla reclusione alla confisca dei mezzi, dalla sospensione delle autorizzazioni all’interdizione dall’attività.

