Come riportato nella newsletter n. 124 del 26 novembre 2021, a seguito della pubblicazione del D.L. 26 novembre 2021, n.172 sono in vigore le nuove regole in tema di Green pass e di vaccinazione obbligatoria.

Con circolare del Ministero dell’interno del 2 dicembre sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle nuove disposizioni e fornite indicazioni alle Prefetture locali per il rafforzamento sulle attività di verifica e monitoraggio contenimento della pandemia.

Estensione dell’obbligo di Green Pass:

È stato esteso l’obbligo di Green Pass per alberghi, spogliatoi per attività sportive, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e trasporto pubblico locale.

Istituzione di un Green Pass “rafforzato” (Super Green Pass):

Il Green Pass rafforzato viene rilasciato a coloro che hanno svolto l’intero ciclo vaccinale o che sono guariti dal COVID-19 ed è richiesto per accedere ad alcune attività.

Limitazioni per accesso ad attività:

A partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, solo chi è in possesso di Super Green pass può accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche cerimonie pubbliche. Il Super Green Pass consentirà di evitare limitazioni alle sopracitate attività anche nel caso di passaggio a zona gialla o arancione.

Al fine di semplificare l’identificazione delle attività consentite o meno, alleghiamo la Tabella pubblicata dal Governo delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

A seguito dell’introduzione del Green Pass rafforzato o Super Green Pass (che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione da Covid-19), è stato effettuato un aggiornamento della APP Verifica C19, che consente alla persona incaricata del controllo di selezionare la tipologia di verifica più appropriata in base alla normativa e al contesto in cui si effettua la scansione.

Ricordiamo, in particolare che nei luoghi di lavoro è richiesto solo il Green Pass Base (che si ottiene anche con tampone rapido o molecolare negativo).

Pertanto, è necessario, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa privacy, che i datori di lavoro aggiornino le istruzioni già impartite al personale delegato ai controlli, raccomandando di verificare che sia stato effettuato, nel dispositivo utilizzato, l’aggiornamento della APP Verifica C19 (di norma, proposto in automatico).

Prima della selezione del QR Code, la APP proporrà la scelta sulla tipologia di verifica da compiere (Base o Rafforzata) e, nel caso di accesso al luogo di lavoro da parte dei lavoratori, gli incaricati del controllo dovranno avere cura di selezionare sempre solo la tipologia di verifica BASE.

Estensione obbligo vaccinale:

Come indicato in precedenza, dal 15 dicembre è esteso l’obbligo vaccinale (completo della terza dose di richiamo) anche a tutto il personale amministrativo della sanità, a docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico.

Erano già soggetti all’obbligo vaccinale, sulla base di precedenti disposizioni:

gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali;
tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (manutenzioni, pulizie, ….) nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali.