Con il DM 4 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture. Il pagamento dell’importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo (30/9).

Inoltre sono state confermate le disposizioni di semplificazione che interessano i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi. In particolare il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

– per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 €;

– per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 €.

Infine, per le fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta”. L’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre. Quest’ultimo, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo.

L’Agenzia renderà, quindi, noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte “come eventualmente variate dal contribuente”. Detta informazione verrà resa nota entro il giorno 15 del secondo mese successivo al primo, terzo e quarto trimestre, ed entro il 20 settembre dell’anno di riferimento per le e-fatture inviate nel secondo.

Infine, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle e-fatture transitate mediante SdI, l’Amministrazione finanziaria provvederà a comunicare al soggetto passivo, attraverso modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta.

Gli uffici CNA sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.