Con la circolare n.94/2021 l’INPS ha fornito le prime indicazioni relative al nuovo ammortizzatore sociale denominato ISCRO (previsto dalla Legge di Bilancio 2021), riconosciuto ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo, sia in forma individuale che in forma associata.

L’indennità in argomento, introdotta “nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali”, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, può essere richiesta, con apposita istanza, una sola volta nel triennio, per una durata massima di sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

La domanda, dovrà essere presentata all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

Requisiti per l’accesso alla prestazione

Il beneficio è riconosciuto, a soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, che presentano i seguenti requisiti:

non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019;
avere prodotto un reddito di lavoro autonomonell’anno precedente alla presentazione della domanda (es. anno 2020, per chi presenterà la domanda entro il 31 ottobre 2021), inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda (es. media redditi di lavoro autonomo anni 2017-2018-2019 per chi presenterà la domanda quest’anno);
avere dichiarato, nell’anno precedente (es. 2020) alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, (tale valore nei prossimi anni sarà oggetto di rivalutazione sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all’anno precedente);
essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

 

Calcolo e misura della prestazione

L’indennità ISCRO prevista è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS, alla data di presentazione della domanda.

 

La norma istitutiva prevede, comunque, che l’ammontare massimo erogabile mensilmente (per 6 mesi) sia pari a 800 euro, mentre l’ammontare minimo erogabile sia pari a 250 euro (tali valori nei prossimi anni saranno anch’essi oggetto di rivalutazione sulla base dei predetti indici ISTAT).

Esempio di calcolo:

Ultimo reddito annuo certificato: 6.000 euro

€ 6.000/2 = € 3.000 (valore semestrale del reddito)

€ 3.000 x 25% = € 750 importo mensile ISCRO

Si avverte, che l’indennità in questione non concorre alla formazione dei redditi dei soggetti percettori ai sensi del TUIR.

 

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all’INPS in via telematica dai potenziali beneficiari dell’indennità, come detto, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, anche attraverso i canali messi a disposizione per gli Istituti di Patronato.

Ai fini della verifica dei dati reddituali, elencati tra i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, i richiedenti dovranno autocertificare i redditi di lavoro autonomo prodotti per ciascuno degli anni di interesse.

L’INPS procederà alla verifica di quanto autocertificato previo scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate.

I soggetti interessati potranno presentare la domanda per l’indennità ISCRO solo una volta nell’arco dell’intero triennio.

 

Cause di decadenza dalla prestazione

I beneficiari dell’indennità ISCRO, decadranno dal diritto alla prestazione se, durante l’erogazione della stessa:

cesseranno l’attività di lavoro autonomo con la chiusura partita IVA;
diventeranno titolari di trattamento pensionistico diretto;
si iscriveranno ad altre forme previdenziali obbligatorie;
diventeranno titolari del Reddito di Cittadinanza.

 

A seconda dei casi, al sorgere della causa di decadenza della prestazione, le indennità ISCRO eventualmente già percepite dovranno essere oggetto di restituzione, oppure potranno rimanere ad appannaggio dei soggetti interessati.

 

La decadenza dal diritto all’ISCRO comporterà che l’assicurato, pur non avendo beneficiato dell’ISCRO per tutte le sei mensilità previste dalla legge, non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione per tutto il triennio 2021–2023.

 

Regime di incompatibilità

Dalla lettura combinata della norma istitutiva e della circolare esplicativa dell’INPS si rileva che l’agevolazione in questione non è compatibile:

con l’ottenimento della indennità cd. Ape Sociale;
con la percezione delle indennità di disoccupazione NASpI, DISCO-LL;
con l’acquisizione di compensi, le indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal gettone derivanti dalla titolarità di cariche elettive e/o politiche.

L’agevolazione rimane compatibile:

con l’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità;
con i soli gettoni di presenza ottenuti per aver ricoperto cariche elettive e/o politiche.

 

CNA Ravenna a supporto degli interessati

I soggetti interessati all’ottenimento dell’indennità sono invitati a contattare il proprio Ufficio Sedar CNA Servizi di riferimento.

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