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Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)

Luglio 7, 2026 | Tempo di lettura: 6 minuti

Come funziona e quali agevolazioni prevede il sistema premiale 

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) hanno sostituito ormai da otto anni gli Studi di Settore, e interessano la maggior parte degli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, in forma individuale o collettiva (società di persone, di capitali, associazioni professionali, ecc.) che ogni anno producono ricavi o compensi inferiori a 5.164.569,00 euro. 

A differenza degli Studi di Settore, gli ISA funzionano più come uno strumento di “compliance”: dopo l’elaborazione e l’analisi dei dati economici e contabili forniti, relativi a più periodi d’imposta, e il confronto dei risultati con il contesto economico, alle imprese e ai lavoratori autonomi viene attribuita una valutazione da 1 a 10. Chi ottiene una valutazione elevata (superiore a 8) può aderire a un “regime premiale” che prevede agevolazioni importanti. 

A tal proposito, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2026, sono stati stabilite le misure delle valutazioni ottenute dalle imprese e dai professionisti che fanno scattare le singole agevolazioni previste dal regime premiale. 

Le agevolazioni previste dal regime premiale sono le seguenti. 

 Per la fruizione della suddetta agevolazione è necessario l’ottenimento di una valutazione almeno pari a 8 corrispondente all’applicazione dell’indice solo sul 2025 o almeno pari a 8,5 corrispondente alla media semplice delle valutazioni ottenute applicando l’indice sul 2024 e sul 2025. Le soglie previste per il rimborso dei crediti iva sono cumulative; quindi, i crediti rimborsabili senza apposizione del visto di conformità o della presentazione della garanzia non devono essere complessivamente superiori a 50.000 euro nell’anno 2027. 

 

I contribuenti che producono nello stesso periodo d’imposta sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, per poter accedere al regime premiale devono applicare gli ISA relativi alle attività svolte, rientranti nelle due categorie di reddito. Inoltre, i punteggi ottenuti dall’applicazione degli singoli ISA per le suddette attività, anche sulla base di più periodi d’imposta, devono essere pari o superiori a quelli minimi previsti per l’accesso al citato “regime premiale”.  

Al punto 6 del provvedimento del 22 aprile 2026 viene previsto che ai fini della definizione delle strategie dei controlli che verranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, si terrà conto della valutazione ISA ottenuta per l’anno 2025 dai singoli operatori economici che sia pari o inferiore a 6.  

Si ricorda che per migliorare la valutazione derivante dall’elaborazione degli ISA i soggetti possono integrare le proprie dichiarazioni fiscali, relative al 2025, indicando ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.  

 

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