La Regione Emilia-Romagna, con un’ordinanza valida fino al 18 novembre 2023, ha disposto le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dagli attuali eventi alluvionali.

Si riporta di seguito una sintesi dell’ordinanza.

I rifiuti che derivano dall’evento alluvionale, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d’acqua in piena o giacenti sulle spiagge, vengano classificati come rifiuti urbani. Ai fini degli adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti urbani, prodotti a seguito dell’alluvione, è il Comune di origine dei rifiuti stessi.

I rifiuti, provenienti dalle attività produttive, ordinariamente classificati come speciali, restano tali benché alluvionali.

I rifiuti urbani derivanti dall’evento alluvionale sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione degli stessi e i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio.

Il gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, individua i punti di primo raggruppamento prevedendo, dove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura e il carattere di pericolosità.

Il detentore del rifiuto RAEE e indifferenziato potrà conferirlo sulla strada o al primo raggruppamento ove lo consentano le dimensioni e non arrechi pregiudizio alla libera circolazione, separando i RAEE dagli altri rifiuti.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico mediante mezzi idonei e iscritti all’albo; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l’impiego di ulteriori mezzi in deroga all’articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D. Lgs. 152/2006 sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l’iscrizione alla White list. I rifiuti possono essere trasportati, oltre che dai gestori dei servizi pubblici, anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni o dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, Vigili del fuoco, Esercito, Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti pubblici.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale, già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), possono aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, assicurando la corretta gestione dei rifiuti.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi di cui alla presente ordinanza, in deroga all’elenco delle tipologie già autorizzate, sono autorizzati a trattare anche i codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06;

Ai fini dell’avvio a recupero, viene confermata la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice EER 17.04.05, ai metalli misti il codice EER 17.04.07, al legno il codice EER 17.02.01, ai materiali da costruzione il co- dice EER 17.01.07, ai materiali da costruzione a base di gesso il codice EER 17.08.01* oppure il codice EER17.08.02, ai rifiuti ingombranti il codice EER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchia- ture elettriche ed elettroniche (RAEE) i codici EER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36, ai materiali isolanti il codice EER 17.06.03* oppure 17.06.04, ai cavi elettrici il codice EER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice EER 20.01.33* oppure 20.01.34.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall’ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi, per via dell’esigenza di gestirli celermente. In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all’interno degli stessi, aree idonee allo stoccaggio.

I gestori del servizio pubblico possono inoltre individuare, con una comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio collocati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti. Gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore.

La Regione Emilia – Romagna con ulteriore ordinanza ha disposto anche che:

  • Sono esclusi dalle norme sui rifiuti i sedimenti provenienti da edifici pubblici e privati allagati. Tali norme si applicano invece a sedimenti derivanti da aree produttive se venuti a contatto con materiali inquinanti. Se i sedimenti sono stati convogliati nelle reti fognarie, direttamente o indirettamente tramite altri corpi idrici naturali o artificiali, occorre informarne per le vie brevi (es: mail) il gestore del servizio idrico;
  • I Comuni, o soggetti da loro individuati, sono autorizzati al prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare di acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici provenienti, a titolo esemplificativo, da strade, aree pubbliche e vani interrati di edifici. I Comuni, in quanto detentori dei rifiuti, devono comunicare i siti di raggruppamento ad ARPAE territorialmente competente, Regione e Protezione Civile;
  • Acque fangose, limi e terre, individuati con il codice CER 20.03.99, cessano la qualifica di rifiuto se è esclusa la presenza di contaminanti e di rifiuti estranei e possono essere utilizzati per realizzare rilevati, piazzali, sottofondi stradali, copertura di discariche, riempimenti, sistemazioni agrarie, tombamenti di cave e ripristini geomorfologici. Previa una dichiarazione attestante il rispetto di questi requisiti, il Comune, o soggetto da esso individuato, è autorizzato ad effettuare tali utilizzi. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti devono essere conservati separatamente dai rifiuti;
  • I Comuni devono tenere traccia delle quantità e delle modalità gestionali di tali rifiuti. Questi dati dovranno essere comunicati alla Regione ed alla Direzione Tecnica di ARPAE.

Riferimenti normativi: