Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Il messaggio dell’INPS n. 2449/2025 annuncia l’apertura delle domande relative alla riduzione contributiva del 50% per i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti che si sono iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome. Il messaggio specifica che le istanze possono essere presentate a partire dall’8 agosto 2025 tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, autenticandosi con SPID o CIE. Viene inoltre chiarito che la riduzione dura trentasei mesi continuativi e non richiede una nuova domanda in caso di variazioni della posizione aziendale, purché permangano i requisiti di legge.

Accesso al Servizio e Utenti Abilitati:
La presentazione della domanda di esonero è possibile a partire dall’8 agosto 2025. L’accesso al servizio avviene tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, autenticandosi con lo SPID o CIE. In questa fase iniziale, l’accesso è consentito ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista”. La possibilità di accesso con altri profili sarà comunicata con un successivo messaggio INPS.

Periodo di Riferimento e Oggetto della Consultazione/Domanda:
Il portale consente la presentazione della domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”. Successivamente alla presentazione, il medesimo portale permette ai richiedenti di verificare l’esito della propria istanza. La riduzione contributiva, una volta concessa, opera in maniera continuativa per trentasei mesi e non è necessario presentare una nuova domanda nel caso in cui, nel corso del tempo, si verifichi una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma).

Limiti:
Il servizio è destinato alla presentazione e verifica delle domande di soggetti iscritti per la prima volta nel 2025. Pertanto, richieste di riduzione per anni diversi o per soggetti non rientranti nei requisiti specifici di prima iscrizione nel 2025 non produrranno un esito positivo per questo beneficio. La domanda richiede al beneficiario di dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutti i requisiti di legge descritti nella circolare n. 83/2025. La mancata sussistenza di tali requisiti comporterà un esito negativo.