Sono recentemente stati definiti i nuovi livelli di affidabilità fiscale, tradotti in un punteggio ottenibile dopo l’elaborazione dei dati utili all’applicazione degli ISA, riferibili a ciascun soggetto economico interessato, utili per l’applicazione del “regime premiale”, previsto a favore dei vari esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo.

I benefici consistenti nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità nella dichiarazione annuale per la compensazione di crediti, maturati nell’annualità 2021, per un importo non superiore a  50.000€ annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto, nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2022, per crediti di ammontare non superiore a 50.000€ e nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità nelle dichiarazioni annuali  per la compensazione di crediti, maturati nel periodo d’imposta 2020, per un importo non superiore e per un  importo non superiore a 20.000 € annui relativamente alle imposte  dirette e all’IRAP spettano ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 e ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo di 8,5 corrispondente alla media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

I benefici consistenti nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito IVA, maturato per l’anno d’imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000€ annui e nell’esonero dall’apposizione del  visto  di  conformità ovvero dalla prestazione della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno 2022, per un importo non superiore a 50.000 € annui spettano ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 e ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo di 8,5, corrispondente alla media semplice dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

I benefici consistenti nell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di comodo spettano ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 e ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo di 9 come media dei livelli di affidabilità 2019 e 2020.

I benefici consistenti nell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici spettano ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità di almeno 8,5 e ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo di 9, media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

I benefici consistenti nell’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e relativamente all’anno 2020 spettano ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità con punteggio almeno pari a 8.

I benefici consistenti nell’esclusione  della  determinazione  sintetica  del   reddito complessivo, a  condizione  che  il  reddito complessivo  accertabile  non  ecceda  di  due   terzi   il   reddito dichiarato, in riferimento al periodo d’imposta 2020,  spettano ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità, identificato da un punteggio almeno pari a 9 e ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo, identificato dal punteggio 9 corrispondente alla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Il provvedimento, inoltre, prevede che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo d’imposta, sia reddito d’impresa che reddito di lavoro autonomo accedano ai benefici premiali se applicano per entrambe le categorie reddituali i relativi ISA, se previsti, e se il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione dei citati indici, anche sulla base di più periodi d’imposta è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Nei confronti dei contribuenti   su cui sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali di cui sopra.