In attuazione dell’articolo 13 del DLgs 25 marzo 2024, n. 41, è istituito, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Albo nazionale dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio delle predette attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, a fronte della corresponsione di un compenso.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

Possono iscriversi all’Albo esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS.

L’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo è subordinato al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100 oltre all’imposta di bollo.

L’iscrizione avviene on line tramite il Portale Unico Dogane e Monopoli area riservata www.adm.gov.it attraverso credenziali SPID di secondo livello, CNS o CIE

Ogni punto vendita deve esporre una targa riconoscitiva prevista per legge.

I soggetti obbligati che, a decorrere dell’entrata in vigore della determinazione ADM 656848/RU del 25 ottobre 2024 intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche, sono tenuti ad iscriversi entro il 6 dicembre 2024.
In via transitoria per il solo 2025 il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato entro e non oltre il 28 febbraio 2025.