Più Sindacati in Azienda, Rischio Frammentazione

Con la Sentenza n. 156/2025, depositata a ottobre, la Corte costituzionale ha vibrato un colpo decisivo all’interpretazione restrittiva dell’articolo 19, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). La norma, da decenni, consentiva la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) unicamente alle sigle sindacali che avessero sottoscritto contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale limitazione, sancendo che le RSA potranno essere costituite anche dalle associazioni sindacali che si dimostrino comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a prescindere dalla firma del CCNL applicato. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il pluralismo sindacale e impedire che la scelta del contratto da parte del datore di lavoro possa tradursi in un potere implicito di veto, escludendo organizzazioni pur autorevoli e con una vasta base associativa a livello nazionale. La Corte sposta dunque il criterio di accesso ai diritti sindacali in azienda dalla mera “adesione contrattuale” alla “forza rappresentativa effettiva”.
La presa di posizione del mondo datoriale è critica, esprimendo all’unisono una forte preoccupazione per le conseguenze della sentenza data l’eccessiva frammentazione della rappresentanza sindacale (si pensi ai soli sindacati autonomi), con un potenziale aumento del contenzioso e dei conflitti in azienda minando così il principio di certezza del diritto che era garantito dal CCNL firmato come conditio sine qua non. Il legislatore dovrà essere sollecitato per un intervento urgente affinché definisca in tempi rapidi, con un atto legislativo, criteri oggettivi e misurabili per determinare la “rappresentatività comparativa”, al fine di evitare il caos interpretativo che paralizzerebbe le trattative di secondo livello e rallenterebbe l’attività produttiva nazionale.