Con il Decreto Legge 198 del 29 dicembre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, sono stati previsti differimenti dei termini riguardanti diversi ambiti della Pubblica Amministrazione, aventi conseguenze anche nei confronti dei cittadini.

Nel provvedimento in specifico è stato inserito l’articolo 3, intitolato “Proroga di termini in materia economica e finanziaria” i cui contenuti più rilevanti sono di seguito elencati:

Nuovo termine presentazione dichiarazione IMU anno 2021

Con il comma 1 viene spostato in avanti, di altri sei mesi, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021, di fatti ora la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel suddetto anno potrà essere presentata entro il 30 giugno 2023, stesso termine in cui dovrebbe cadere quello per la presentazione della dichiarazione IMU dell’anno 2022.

Si ricorda che con decreto MEF del 29 luglio 2022 è stato istituito il nuovo modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni, prevedendo anche la modalità telematica di trasmissione della stessa, pertanto la dichiarazione IMU relativa ai suddetti anni dovrà essere presentata utilizzando questo nuovo modello e non più quello istituito nel 2012.

Divieto emissione delle fatture elettroniche da parte degli “operatori sanitari”

Attraverso il comma 2, viene previsto che anche per il 2023 è vietata l’emissione della fattura elettronica per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei propri pazienti, da parte degli “operatori sanitari” tenuti ad inviare i dati contenuti in dette fatture al Sistema TS (Tessera Sanitaria), al fine dell’elaborazione della dichiarazione pre-compilata relativa agli stessi pazienti/contribuenti (vedere elencazione dei soggetti interessati da detto divieto nell’ALLEGATO>>).

Slittamento al 2024 dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi al Sistema TS, da parte degli operatori sanitari, utilizzando specifica strumentazione tecnica.  

Sulla base dei contenuti del comma 3, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema TS Tessera Sanitaria. Dal 1° gennaio 2024, i soggetti menzionati in precedenza saranno tenuti ad adempiere all’obbligo di trasmissione esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS Tessera Sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Nuova possibilità di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali da parte dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali

Attraverso il comma 8  viene concesso ai  soggetti,   che  non   adottano   i   principi   contabili internazionali, ancora  per l’esercizio in corso al 31/12/2023, anche in deroga  all’articolo 2426,  primo comma, numero 2), del codice civile, di  non effettuare fino al  100  per cento  dell’ammortamento  annuo  del  costo  delle   immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il  loro  valore  di  iscrizione, così  come  risultante  dall’ultimo  bilancio  annuale  regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio siano   differite le   quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario.

Possibilità di “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31/12/2022 in capo alle società di capitali 

Con il comma 9 viene previsto, attraverso un intervento sui contenuti del comma 1 dell’art. 6 del dl 23/2020, che anche sulle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2022 non si applicheranno immediatamente gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e  2482-ter  del codice civile e non opererà la causa di scioglimento della società  per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Resteranno applicabili alle suddette perdite i contenuti degli altri commi dell’art. 6 del dl 23/2020 che prevedono:

  • Il termine entro il quale la citata perdita dovrà risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli  2446,  secondo  comma,  e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato  al  quinto esercizio successivo; l’assemblea che approverà  il  bilancio  di  tale esercizio dovrà  ridurre  il  capitale  in  proporzione  delle  perdite accertate (comma 2);
  • nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori,  in alternativa all’immediata riduzione del capitale e  al  contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà  deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approverà  il bilancio  del quinto esercizio successivo dovrà   procedere  alle  deliberazioni  di  cui  agli  articoli  2447  o 2482-ter del codice civile. Fino alla  data  di  tale  assemblea  non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo  comma,  numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (comma 3);
  • le perdite oggetto dei suddetti “trattamenti” dovranno essere  distintamente indicate nella  nota  integrativa  con  specificazione,  in  appositi prospetti,  della   loro   origine   nonché delle   movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).

Ora il Decreto Legge comincerà l’iter parlamentare per la sua conversione in Legge, le Sedi CNA sono a disposizione degli assistiti che avessero necessità di approfondimenti sui contenuti del nuovo provvedimento.

 

Allegato

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dei dati di spesa sanitaria (e veterinaria), comprese nelle fatture emesse nei confronti dei propri pazienti, al SISTEMA TS, al fine della predisposizione della dichiarazione precompilata degli stessi pazienti/contribuenti, ai sensi dell’art. 3 del dlgs 175/2014.

    • Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
    • Farmacie e Parafarmacie;
    • Medici chirurghi e Odontoiatri;
    • Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018  -> vedere di seguito elenco completo  e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

Le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie sono  state regolamentate da specifici decreti che interessano:

    • dal 1° gennaio 2015, le strutture pubbliche e quelle private accreditate al SSN per l’erogazione di prestazioni sanitarie e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    • dal 1° gennaio 2016, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN) e i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio, nonché gli ottici, parafarmacie e professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e veterinari);
    • dal 1° gennaio 2019 le strutture della Sanità militare, la farmacia assistenziale ANMIG, gli iscritti all’Albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi albi professionali del DM 13/03/18 (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).

I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.

I termini per la trasmissione dei dati  al SISTEMA TS sono stati per diverso tempo a cadenza   annuale, per le operazioni effettuati nel 2022, sono stati a cadenza semestrale (per il secondo semestre 2022 il termine cadrà il 31/01/2023), dal 2023 i termini di trasmissione dovrebbero essere a cadenza  mensile.

Salva l’allegato contenente il dettaglio dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria (e veterinaria)>>