Novità su formazione, vigilanza nei cantieri, revisione tariffe INAIL e controlli sanitari per attività ad alto rischio
È stato convertito in legge il D.L 159/2025 con l’introduzione di alcune modifiche. Si riportano di seguito gli aspetti di maggiore rilevanza. Formazione neoassunti in attività di somministrazione alimenti e bevande e in imprese turistico- ricettive. Ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni, la formazione iniziale per i lavoratori neoassunti, deve essere svolta immediatamente all’atto dell’assunzione e comunque prima di adibire il lavoratore alla mansione. La normativa precedente prevedeva il termine di 60 giorni per completare il percorso formativo, termine che non è più previsto.
Con la conversione del DL 195/ 2025 è stato inserito, ma solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, un termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell’eventuale addestramento specifico. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, formazione ed addestramento specifico dei lavoratori addetti di questi settori, possono essere completati entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o, in caso di somministrazione di lavoro, dall’inizio dell’utilizzazione.
Revisione delle tariffe INAIL: dal 1° gennaio 2026 è prevista la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico per le aziende virtuose. Sono escluse le imprese che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le modalità di attuazione della revisione delle aliquote saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro, su proposta dell’INAIL entro 60 giorni dalla conversione in legge. Vigilanza, Cantieri, appalti e subappalti: è stato confermato il rafforzamento dell’attività ispettiva con il potenziamento delle risorse dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (300 unità), orientando l’attività di vigilanza in particolare alle imprese che operano in regime di appalto e subappalto. Ricordiamo che la norma interviene anche in tema di patente a crediti, inasprendo le sanzioni in caso di assenza della patente, di punteggio inferiore a 15 crediti e di presenza di lavoratori irregolari (sanzione fino a 12.000 €) con decurtazioni automatiche dei crediti a seguito di notificazione del verbale di accertamento da parte degli enti ispettivi. Una novità importante introdotta per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, è il badge di cantiere da fornire ai propri dipendenti, cioè la tessera di riconoscimento prevista dal D. Lgs. 81/08 (art. 18 co.1 lett. u, e dell’art. 26 co. 8) e dalla L. 136/2010 (art. 5), dotata di un codice univoco anticontraffazione. L’operatività del badge dovrà essere definita con apposito Decreto Ministeriale.
Prevenzione e sicurezza: è stato modificato l’articolo che regolamenta le scale verticali permanenti (fisse) alte più di 5 metri e con inclinazione superiore a 75 gradi, fissate a un supporto e utilizzate per l’accesso, devono avere, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, un sistema di protezione contro le cadute dall’alto (es parapetti e reti di sicurezza, sistemi di trattenuta, di posizionamento, di accesso e di posizionamento mediante funi, di arresto caduta) o una gabbia di sicurezza.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026. Il Ministero del lavoro, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotterà linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL in commento (entro il 30 aprile 2026). Soggetti accreditati alla formazione: con Accordo Stato Regioni, saranno ridefiniti i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sorveglianza sanitaria e promozione della salute: Introdotta una nuova visita medica da effettuarsi prima o durante il turno lavorativo, quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto dell’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate dall’art. 15 della L.125/2001 e dell’art. 125 del DPR 309/90.

