Dal 1° gennaio 2022 è scattata la nuova soglia!
Dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (inserito dall’art. 18 del dl 124/2019 ovvero dal decreto legge collegato alla Legge di Bilancio 2020) è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in € o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 1.000 € (quindi dalla suddetta data saranno ammessi trasferimenti di ammontare non superiore a 999, 99 €).
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, sarà vietato anche quando verrà effettuato con più pagamenti, inferiori alla suddetta soglia, se questi appariranno artificiosamente frazionati, pertanto l’eventuale adozione di modalità di pagamento rateale, relative a somme dovute per un qualsiasi rapporto commerciale, dovrà essere sempre documentata per iscritto, ad esempio, prevedendo apposite clausole contrattuali relative al pagamento di quanto dovuto da parte dell’acquirente/committente.
Dal 1° gennaio 2022, è prevista, inoltre, la riduzione a 1.000 € del minimo edittale della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 63 del D.Lgs. 231/2007, per la violazione delle regole summenzionate (mentre rimangono inalterate: la sanzione massima applicabile, pari a 50.000 € e tutte le altre clausole che prevedono l’incremento delle sanzioni minime e massime di cui sopra quando le somme trasferite in violazione della norma citata superino determinati limiti).


