In continuità con Linee Guida adottate durante lo stato di emergenza da Covid-19, il Ministero della Salute ha emanato due ordinanze con le nuove linee guida, valide fino al 31 dicembre 2022, per:

lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali: vai all’ordinanza>>
le modalità organizzative e le informazioni agli utenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico: vai all’ordinanza>>

 

La prima ordinanza individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del virus e le misure integrative per diversi settori di attività.

MISURE DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE RIGOROSAMENTE IN TUTTE LE ATTIVITÀ

Informazione

Adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità (ad es. cartelli).

Obbligo di esibire Green Pass

In tutti i contesti in cui è previsto, base o rafforzato, ai sensi della normativa vigente.

Vedi la tabella allegata>>

Protezione delle vie respiratorie

Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto.

Igiene delle mani

Disponibilità, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni igienizzanti per le mani.

Igiene delle superfici

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Aerazione

Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, se le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Garantire la costante manutenzione impianti.

 

MISURE INTEGRATIVE SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITÀ: 

ristorazione e cerimonie;
attività turistiche e ricettive;
cinema e spettacoli dal vivo;
piscine termali e centri benessere;
servizi alla persona;
commercio;
musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
parchi tematici e di divertimento;
circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
eventi (convegni, congressi e grandi eventi fieristici, sagre e fiere locali);
sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
corsi di formazione;
sale da ballo e discoteche.

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SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Nella premessa dell’ordinanza, è contenuta un’importante precisazione: l’ordinanza individua principi e misure finalizzate a tutelare i fruitori delle attività e dei servizi mentre non entra nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli attualmente vigenti.

A questo proposito, in un recente incontro dei Ministeri del Lavoro e della Salute con le Parti Sociali si è condiviso un approccio prudenziale, mantenendo in vigore le regole generali del Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del virus Sars-cov2 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, che sarà aggiornato a fine aprile 2022.

Ricordiamo che l’applicazione dei protocolli aziendali garantisce anche l’esimente da responsabilità per i datori di lavoro, prevista dall’art. 29 bis del DL 23/2021, articolo che dichiara l’implementazione dei protocolli come adempimento degli obblighi previsti all’art. 2087 C.C. (adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro).

 

Si raccomanda, pertanto, il rispetto dei protocolli aziendali già attuati, in quanto formulati in conformità delle misure di carattere generale riportate nell’ordinanza.

 

La seconda ordinanza, individua le linee guida per lo svolgimento in sicurezza dei servizi di trasporto pubblico (settore trasporto aereo, marittimo portuale, ferroviario, trasporti commerciali e non di linea) e per l’informazione agli utenti.

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