Con la Legge 19 novembre 2021 n. 165, è stato convertito in legge con modifiche il DL 127/2021 che, dallo scorso 15 ottobre, ha introdotto l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

Alcune novità e chiarimenti del nuovo testo modificato:

  • Lavoratori in somministrazione: compete al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice la verifica della certificazione verde, mentre all’impresa somministratrice ha il compito di informare i lavoratori circa le prescrizioni sul green pass;
  • Consegna del Green pass e semplificazione dei controlli: viene introdotta una ulteriore modifica, definita come semplificazione, che prevede la possibilità che i lavoratori possano richiedere al loro datore di lavoro, di consegnare copia della certificazione verde e di conseguenza essere esonerati dai controlli per il periodo di validità della stessa. (Per approfondire, leggi sotto il paragrafo “Consegna del Green Pass: semplificazione dei controlli e criticità annesse”);
  • Scadenza green pass in corso di prestazione lavorativa: nel testo di legge viene recepita la regola per cui la scadenza del green pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno lavorativo;
  • Formazione: si chiarisce che quando si parla di attività di formazione, l’obbligo di esibizione del Green Pass è dovuto da tutti coloro che partecipano in qualità di discenti;
  • Sostituzione del lavoratore sospeso nelle imprese con meno di 15 dipendenti: è stato chiarito che il datore di lavoro può sospendere il lavoratore assente ingiustificato per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili più volte fino al termine del 31 dicembre 2021.

Consegna del Green Pass: semplificazione dei controlli e criticità annesse

Questa disposizione rappresenta una possibilità di semplificazione dei controlli rilevante, ma è necessario ricordare che è stata oggetto di una segnalazione preventiva al Parlamento, da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ne ha disapprovato fortemente i contenuti, sia per i possibili effetti di elusione delle finalità di contrasto alla diffusione pandemica, sia per il conflitto in cui si pone rispetto alle garanzie previste dalla normativa privacy ed alla stessa legislazione emergenziale precedente.

Si ricordi, infatti, che quest’ultima ha previsto espressamente che le attività di verifica non debbano comportare, in alcun caso, la raccolta di dati dell’intestatario, in qualunque forma (si veda, per esempio, quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021).

D’altra parte, chi intenda utilizzare le possibilità offerte dalla nuova previsione non potrà trascurare che la conservazione delle certificazioni verdi richiederà l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche ed organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento di dati estremamente delicati, in quanto inerenti la sfera della salute, né potrà evitare di adeguare la documentazione privacy già predisposta, alla luce del nuovo trattamento che viene effettuato (aggiornamento informative, Registro del trattamento, etc.).

Sarà, infine, necessaria un’ulteriore, ennesima modifica dei protocolli e delle procedure aziendali già istituite per il controllo.

In ogni caso, il Datore di lavoro dovrà mantenere attivi i sistemi di controllo attuali per i lavoratori che non richiedano di consegnare il green pass e per tutti gli esterni che entrano negli ambienti di lavoro.

Si segnala, infatti, che la norma, per come è formulata, sembra porre in capo al lavoratore l’onere di effettuare la richiesta di consegna del proprio Certificato Verde e non sul datore di lavoro il diritto di disporla.

A tal fine, allo scopo di tutelare la posizione del datore di lavoro, che intenda istituire in azienda la nuova modalità di verifica offerta dal provvedimento normativo appena approvato, potrebbe rivelarsi opportuno ricevere dal lavoratore una dichiarazione scritta dalla quale emerga la manifestazione di volontà del prestatore di procedere in questa direzione. Si allega, a questo proposito, un “fac-simile”.

 

Lo scorso mercoledì 24 novembre è stato annunciato un nuovo Decreto Legge che introduce ulteriori novità:

  • Estensione dell’obbligo di Green pass a: alberghi, spogliatoi per attività sportive, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e trasporto pubblico locale;
  • Istituzione di un Green Pass “rafforzato” (Super Green Pass) per coloro che hanno svolto l’intero ciclo vaccinale o che sono guariti dal COVID 19 accanto al Green pass Base, rilasciato a seguito di tampone con esito negativo;
  • Riduzione di validità del GP da 12 a 9 mesi;
  • Limitazioni per accesso ad attività: a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, solo chi è in possesso di Super Green pass può accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche cerimonie pubbliche. Il Super GP consentirà di evitare limitazioni alle sopracitate attività anche nel caso di passaggio a zona gialla o arancio. Il Green Pass Base, rilasciato a seguito di tampone, consente l’accesso ai luoghi di lavoro, ad alberghi, spogliatoi anche all’aperto e al trasporto pubblico;
  • Obbligo vaccinale e terza dose dal 15 dicembre: è esteso l’obbligo vaccinale (completo della terza dose di richiamo) anche a tutto il personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico;
  • Rafforzamento dei controlli: è previsto un rafforzamento dei controlli. Le Prefetture devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.