Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 che introduce ulteriori misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Il provvedimento, che dispone misure urgenti per le festività, entra in vigore dal 19 dicembre 2020 ed è efficace su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legge prevede misure più stringenti nelle giornate comprese tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

Questo il calendario dei provvedimenti previsti:

21 DICEMBRE 2020 – 6 GENNAIO 2021

  • Blocco della mobilità tra regioni. Deroghe per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
  • Consentiti gli spostamenti alle seconde case nella stessa Regione.

24, 25, 26 e 27 DICEMBRE 2020, 31 DICEMBRE 2020, 1, 2 e 3 GENNAIO 2021, 5 e 6 GENNAIO 2021: ZONA ROSSA NAZIONALE

Si applicano le misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per le zone rosse (vedi sotto il dettaglio dei provvedimenti) a cui si aggiungono le seguenti misure:

  • è consentita, dalle ore 5 alle ore 22, la visita a parenti o amici, per un massimo di due persone (i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal conteggio).
  • Restano aperti, oltre alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, anche i parrucchieri, barbieri e le lavanderie. Chiusi i centri estetici, i tabulatori e i piercer. Per recarsi nelle attività regolarmente aperte è necessario compilare l’autocertificazione.

28, 29 e 30 DICEMBRE 2020, 4 GENNAIO 2021: ZONA ARANCIONE NAZIONALE

Si applicano le misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per le zone arancioni, a cui si aggiungono le seguenti misure:

  • sono consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni fino a 5.000 abitanti (nella provincia di Ravenna, quindi, dai comuni di Solarolo, Sant’Agata sul Santerno, Casola Valsenio e Bagnara di Romagna) in un raggio di 30km, ma senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia.
  • è consentita, dalle ore 5 alle ore 22, la visita a parenti o amici, per un massimo di due persone (i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal conteggio).
  • Chiusi bar e ristoranti, restano consentite le attività di consegna a domicilio senza restrizioni e l’asporto fino alle ore 22.
  • Negozi aperti fino alle ore 21.

Il Decreto Legge prevede, inoltre, un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione (Art. 2). Il contributo è destinato ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Testo integrale del Decreto Legge n.172 del 18 dicembre 2020 >>

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