Pass vaccinale: come funziona?

 

Visto che la mia impresa svolge la propria attività in varie Regioni del Centro Nord, vorrei capire se è necessario che mi doti del pass vaccinale introdotto dai provvedimenti varati da parte del Governo.  

 

La domanda posta dall’imprenditore associato è di stretta attualità, considerato che, sia a livello europeo, che nazionale, negli ultimi mesi molto si è parlato di passaporti vaccinali con i quali affrontare la nuova fase della pandemia da Coronavirus, cercando di conciliare le esigenze di salute pubblica con la libertà di circolazione delle persone e le necessità di ripresa economica.

Il Garante italiano della Privacy, già all’inizio di marzo 2021, aveva lanciato un monito al riguardo, sottolineando la necessità che l’eventuale trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini, a fini di accesso a determinati locali o fruizione di determinati servizi, dovesse essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse individuale alla riservatezza.

Il provvedimento normativo di recente adozione che ha introdotto il “Pass sanitario” (denominato “Certificato Verde Covid”) è il D.L. n. 52 del 22/04/2021 che prevede innanzitutto che la certificazione possa essere emanata a fronte non soltanto del completamento del ciclo vaccinale, ma anche in caso di avvenuta guarigione dal Covid-19 con cessazione dell’isolamento prescritto e nel caso di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

L’utilizzo del Certificato Verde Covid dovrebbe consentire la possibilità di spostamento in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa quando non sussistano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità  o salute o necessità di rientrare alla propria residenza, domicilio, abitazione e rinvia a successivi provvedimenti l’individuazione dei casi in cui la presenza di tale certificazione consenta di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o alla sottoposizione alle misure sanitarie previste in dipendenza dai medesimi spostamenti. Si stabilisce, inoltre, che Linee guida specifiche possano prevedere che per particolari eventi e competizioni sportive, spettacoli all’aperto o eventi fieristici l’accesso possa essere subordinato al possesso della certificazione verde Covid-19.

È troppo presto per tentare una valutazione della misura appena introdotta dal Governo, quando questo breve articolo viene steso, anche in considerazione del fatto che la sua pratica attuazione è in buona parte affidata a successivi provvedimenti attuativi. Tuttavia non si possono non menzionare i rilievi estremamente critici formulati dal Garante della Privacy che ne ha evidenziato rischi e criticità e di cui si auspica il Governo tenga conto in sede di conversione.