La normativa italiana fin dal 1970, in base all’articolo 9 della legge 898, stabilisce che in caso di morte dell’ex coniuge, il coniuge superstite divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (tecnicamente definita pensione ai superstiti) nel caso in cui non sia passato a nuove nozze e che contestualmente sia titolare dell’assegno divorzile. Le leggi che negli anni seguenti hanno normato questi casi hanno previsto che la pensione venga riconosciuta all’ex coniuge anche in presenza di un coniuge superstite. Dalle stesse normative è sancito che entrambi (coniuge ed ex coniuge) abbiano diritto alla prestazione che sarà pari complessivamente al 60% dell’intero importo di cui fruiva il dante causa, ma è anche vero che la normativa non si è mai addentrata nello stabilire quali siano le aliquote di pensione spettanti a ciascuno di loro.
Sappiamo che tale ripartizione verrà operata dal tribunale a cui il coniuge separato dovrà rivolgersi per ottenere sia il riconoscimento del diritto che la misura dell’importo della pensione.
Una sentenza recentissima emessa dalla Corte di Cassazione ha finalmente determinato quanto spetti all’ex coniuge e come debba essere calcolata la quota, sancendone la decorrenza. Le novità che la Corte di Cassazione ha voluto determinare sono diverse: innanzitutto è stato chiarito che l’importo della pensione verrà erogato all’ex coniuge a far data dal mese seguente a quello del decesso dell’ex marito o della ex moglie, che per questa ragione darà vita ad arretrati. Nel caso in cui la moglie o il marito abbia percepito la pensione di reversibilità subito dopo la morte e invece la richiesta del divorziato sia postuma, l’INPS richiederà una parte della pensione ai superstiti erogata al coniuge.
Infine, l’ordinanza sancisce che il giudice determinerà l’entità dell’importo che spetta al coniuge e all’ex coniuge superstiti non solo in base alla durata del matrimonio, ma anche in base al reddito delle parti, avvantaggiando il matrimonio più recente, alla valutazione dell’assegno divorzile e addirittura in base alla durata della convivenza more uxorio, ossia del periodo vissuto in coppia prima di aver contratto il matrimonio.


