Incomprensibile l’esclusione di altri settori, senza copertura a rischio l’accesso a numerose agevolazioni
Il DL Milleproroghe 2026 (decreto- legge 31 dicembre 2025, n. 200) ha introdotto la proroga al 31 marzo 2026 per la stipula della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali per i pubblici esercizi e le imprese ricettive e per le imprese della pesca e dell’acquacultura.
CNA sottolinea come sia incomprensibile che la proroga sia circoscritta esclusivamente ad alcuni settori.
Alla luce dei gravi ritardi nella definizione dello schema di contratto tipo e nella realizzazione del portale da parte dell’Ivass per consentire alle imprese di confrontare le polizze e scegliere in modo consapevole, l’Associazione aveva richiesto una proroga per tutte le imprese.
Anche per questo motivo CNA invita le imprese a valutare più preventiviper misurare il livello di copertura delle polizze e il relativo premio.
Il nuovo Codice degli incentivi prevede che la mancanza di polizza catastrofale precluda l’accesso alle agevolazioni attribuite come contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali o contributive che richiedono istruttoria, altre forme previste da bandi specifici.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato inoltre, attraverso un proprio decreto, le misure agevolative di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, a cui le imprese non avranno accesso in mancanza della polizza assicurativa: contratti di sviluppo, interventi nelle aree di crisi industriale (Legge 181/89), misura “Nuova Marcora” per le cooperative,
Smart & Start per le start-up innovative, R&S per economia circolare, fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, mini contratti di sviluppo, incentivi per l’economia sociale, sostegno all’autoproduzione energetica per le PMI, finanziamento di start-up, sostegno a start-up e venture capital per la transizione ecologica.
Da ultimo il Codice degli incentivi individua quelli non toccati dall’assenza della polizza assicurativa: incentivi fiscali riconosciuti automaticamente in caso di investimenti, come a esempio le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica e le detrazioni per interventi antisismici sugli immobili strumentali; gli incentivi con domanda limitata alla verifica delle risorse come per esempio il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e gli incentivi fiscali in materia di accise. Si consiglia di verificare con i propri consulenti l’obbligatorietà della polizza assicurativa perché la normativa è in divenire, ulteriori incentivi potrebbero essere soggetti successivamente, e altri enti o istituti di credito potrebbero richiedere la polizza assicurativa.


