Il Ministero dell’Interno con Circolare Prot. 300/A/6220/20/111/2/2 del 04/09/2020 ha dato disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (CQC per la guida dei mezzi pesanti oltre 3,5 T)
Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli art. 14, 15 e 16 dalla Direttiva 2018/645 – che ha modificato la Direttiva 2003//59/CE – recepita in Italia con D.lgs n.50/2020.

La principale novità consiste nell’obbligo di possedere la CQC per esercitare ogni attività di guida anche NON PROFESSIONALE sui veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria (C1/C1E/C/CE/ D1/D1E/D/DE).
L’obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli, anche immatricolati come uso speciale, per trasporti specifici per cui è richiesta una delle patenti indicate. Si applica, altresì alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.
La CQC è richiesta quindi per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso di suddette categorie anche se non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la guida non è ritenuta l’attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo…se il conducente è stato comunque assunto con una mansione diversa da autista, ad esempio operaio o magazziniere, è dall’analisi dei documenti che registrano l’attività di guida che si evidenzia il fatto se svolge l’attività di guida in modo continuativo ed è pertanto obbligato al possesso del CQC)

Deroghe rispetto a quanto sopra indicato:
I conducenti dei veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze di polizia o dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio.
I conducenti dei veicoli utilizzati per trasporto passeggeri o merci senza fini commerciali (senza scopo di lucro).
I conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali come noto non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (rientra in tale casistica ad esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
I conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc);

I veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
I conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale).

In allegato i riferimenti normativi circa il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), patente professionale per la guida dei mezzi pesanti.