La Risoluzione n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del nuovo limite di 5.000 euro e apre nuove opportunità per imprese e lavoratori
Con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito — dopo sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 — la portata dell’art. 1, commi 8/9-12, confermando che il nuovo limite di 5.000 euro per i premi di risultato agevolati si applica non solo ai premi erogati in denaro, ma anche alle somme che il lavoratore decide di convertire in welfare aziendale, sia per l’anno d’imposta 2026 che per il 2027. L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre i criteri di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei benefit che compongono il welfare scelto in sostituzione del denaro, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 51 del TUIR. A titolo esemplificativo: un premio di risultato pari a 4.000 euro, interamente destinato dal dipendente a spese di istruzione, non incrementerà il reddito del lavoratore, in quanto interamente esente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR. Il chiarimento offre l’occasione per ricordare che la detassazione del Premio di Risultato (PdR) non opera automaticamente, ma richiede la stipula di un Accordo Aziendale di secondo livello rispettando le disposizioni contenute nel DM 25 marzo 2016 e seguenti disposizioni. In particolare, il premio deve essere collegato a incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, individuati attraverso indicatori oggettivi confrontabili con un periodo precedente. Non è quindi sufficiente erogare una somma variabile o discrezionale: occorre che il risultato sia preventivamente definito e successivamente verificato.
Uno strumento particolarmente utile è l’Accordo Quadro Territoriale per la Detassazione del 5 febbraio 2018 stipulato anche da CNA in sede Regionale, che consente anche alle aziende prive di rappresentanza sindacale interna di accedere al regime agevolato secondo una serie di parametri utilizzabili e maggiormente coerenti con la propria realtà aziendale.
Alla luce dell’aliquota ridotta all’1%, dell’innalzamento del plafond a 5.000 euro e della possibilità di conversione in welfare aziendale, il Premio di Risultato rappresenta oggi uno degli strumenti più efficienti per riconoscere ai dipendenti i risultati raggiunti, incrementando il netto percepito dai lavoratori e contenendo il costo fiscale complessivo dell’incentivo.


