La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno o l’approvazione del bilancio, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata. L’obbligo di pubblicazione è a partire dall’anno 2018.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono:
- imprese di qualsiasi genere, ivi ricomprese le cooperative sociali;
- associazioni, fondazioni, ONLUS, associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
Sono oggetto di pubblicazione tutte le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 euro annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 euro complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.
QUALI AIUTI VANNO PUBBLICATI
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2025:
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2025;
- aiuti e contributi concessi / incassati nel 2025.
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2025) ma non erogato (nel 2025, in quanto incassato nel 2026), non va pubblicato alla scadenza del 30 giugno 2026, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).
DOVE
- La pubblicazione andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono;
- le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria o consolidata assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
SEMPLIFICAZIONE
A decorrere dal 2024 è stato eliminato l’obbligo di esplicitare l’intenzione di ottemperare all’obbligo di trasparenza tramite l’iscrizione dei benefici sul Registro Nazionale Aiuti. I soggetti obbligati non dovranno più riportare l’indicazione di iscrizione “in maniera semplificata” dei benefici già presenti sul Registro Nazionale Aiuti, in quanto, l’ottemperanza all’obbligo di trasparenza tramite iscrizione dei benefici nella sezione Trasparenza del RNA è ora da ritenersi automatica.
NON HAI UN SITO AZIENDALE DOVE PUBBLICARE L’ELENCO DEGLI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI?
CNA Ravenna. mette a disposizione il suo sito web per le imprese associate in regola con il tesseramento per l’anno in corso che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla legge. Compila il modulo e manda una mail ai nostri consulenti per la pubblicazione:
Modulo da compilare per comunicazione aiuti e contributi >>
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Per delucidazioni circa la compilazione del modulo si prega di contattare nostri consulenti Bandi e Leggi di Incentivo:
Alice Lama, 0544 298609, email alama@ra.cna.it