Introdotto nuove regole in merito al sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

 

Nuove regole per il ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero, per il trasporto verso i centri di raccolta autorizzati o verso impianti autorizzati al trattamento e per il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, semplificazione per la documentazione del luogo di raggruppamento (abrogazione schedario numerato progressivamente) e per il documento di trasporto (DDT) e abrogazione della cat. 3 bis dell’Albo Gestori.

Ritiro “uno contro uno”
La normativa prevede l’obbligo per distributori, installatori e centri di assistenza di ritirare gratuitamente i RAEE, al momento dell’acquisto di un prodotto analogo. L’obbligo di ritiro gratuito è previsto anche per la vendita tramite e-commerce. Devono essere fornite informazioni chiare ai clienti sulla gratuità del servizio di ritiro attraverso avvisi nei locali commerciali o comunicazioni sui siti web.

Ritiro “uno contro zero”
I distributori di AEE domestiche, con superfici di vendita al dettaglio pari o superiori a 400 mq sono tenuti a ritirare gratuitamente i RAEE, senza obbligo di acquisto di un prodotto analogo. Anche i distributori con superfici inferiori a 400 mq o che operano attraverso vendite a distanza possono aderire volontariamente a questa modalità
Abrogazione della categoria 3-bis e iscrizione al Centro di coordinamento RAEE
L’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica, è stato abrogato e sostituito con l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.
I punti vendita e gli altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare devono quindi essere registrati tramite Iscrizione al Portale CDC RAEE.
L’Albo Gestori ha già provveduto alla cancellazione d’ufficio di tutte le imprese iscritte alla categoria 3 bis.
Per i trasportatori l’iscrizione al Centro di Coordinamento non è obbligatoria, ma è consigliabile per poter garantire la tracciabilità completa dei RAEE in continuità con la situazione esistente prima dell’abrogazione da parte dell’Albo della Categoria 3-bis.
Per facilitare l’iscrizione, il CDC RAEE ha pubblicato una guida operativa disponibile sul proprio portale.
Tutte le imprese già iscritte al CDC RAEE, poiché si avvalgono – in base a convenzioni – del ritiro gratuito al CDC RAEE, non devono rifare l’iscrizione.

I nuovi adempimenti semplificati:
I distributori, i soggetti da questi incaricati per il trasporto, così come gli installatori ed i centri di assistenza, non sono più soggetti agli obblighi di compilazione dello schedario o modulo di carico e scarico e dei documenti di trasporto RAEE ai sensi del DM 65/2010 e DM 121/2016.
Il trasporto dal consumatore o dal luogo di raccolta preliminare verso il centro di raccolta o l’impianto di trattamento, dal consumatore verso il luogo di deposito preliminare, dal punto vendita ad altro luogo di deposito preliminare, deve essere accompagnato da un documento di trasporto semplificato (DDT RAEE) che attesti il luogo di produzione, il tipo di RAEE ed il luogo di destinazione, il cui modello è scaricabile dal portale del CDC RAEE.
È previsto l’invio di una comunicazione annuale al Centro di Coordinamento RAEE relativa alle quantità di RAEE raccolte e gestite.